Accanto al tradizionale assegno per il nucleo familiare concesso ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, che rientrano nei limiti di reddito, è concesso alle famiglie residenti in Italia, nel cui nucleo siano presenti almeno tre figli minori, un ulteriore beneficio economico.

Anche alle neomamme che non beneficiano del trattamento di maternità, perché non hanno un rapporto di lavoro, è concessa una prestazione sostitutiva.

Le due prestazioni, che vanno sotto il nome di Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori e Assegno di maternità, devono essere presentate presso i comuni di residenza.

Vediamo nel dettaglio a chi spettano le prestazioni, quali sono i requisiti e le scadenze di presentazione.

Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori:

Hanno diritto all'assegno i nuclei familiari composti da cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari lungo soggiornanti residenti in un comune italiano al cui interno siano presenti almeno tre figli di età inferiore a 18 anni.

Il valore dell'indicatore della situazione economica ISE riferito a una famiglia di cinque componenti deve essere per il 2014 pari o inferiore a euro 25.384,91.

L'importo massimo che potrà essere erogato è pari a euro 1.833,26 e la data di scadenza per l'anno 2014 è fissata al 31 gennaio 2015.

Assegno di Maternità

L'assegno di maternità è riconosciuto a tutte le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno, residenti in Italia.

L'assegno spetta per ogni figlio nato nel corso dell'anno 2014 a condizione che le madri non percepiscano il trattamento previdenziale di maternità o che beneficino di un'indennità inferiore a € 338,21 mensili (in questo caso viene erogata solo la differenza).

Il valore dell'ISE del nucleo familiare, al quale appartengono la madre e il nuovo nato, per l'anno 2014, prendendo come riferimento una famiglia di tre componenti, deve essere inferiore o pari a € 35.256,84.

L'assegno di maternità viene erogato per cinque mensilità nella misura, se spettante per intero, di € 338,21 mensili pari a un importo massimo di € 1.691,05.

La richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla nascita, presso il comune di residenza.

L'assegno di maternità spetta anche in caso di adozione o affidamento e in tal caso la scadenza di presentazione della domanda deve essere fatta entro sei mesi dalla data d'ingresso del bambino presso la famiglia.

Ricordiamo infine che l'assegno viene concesso dai comuni (ai quali va presentata la domanda) ma materialmente viene pagato dall'Inps tramite bonifico domiciliato presso le poste italiane, salvo richiesta del beneficiario di accredito su conto corrente bancario o postale, obbligatorio per somme superiori a 999,00 euro.

In pratica per il pagamento dell'assegno al nucleo per i tre figli minori, poiché lo stesso viene erogato in due tranche semestrali, l'accredito in conto corrente non è indispensabile, mentre diventa obbligatorio per il pagamento dell'assegno di maternità che viene erogato in un'unica soluzione.