Il DM Sabatini bis prevede espressamente i limiti ed i divieti che le aziende aderenti al finanziamento agevolato devono rispettare. Si evince come i beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing non possono in alcun modo essere alienati, veduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento. Nel settore dei trasporti, le spese che si riferiscono all'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di trasporto sono ammissibili esclusivamente per le imprese che non operano nel settore del trasporto merci e del trasporto aereo.

Lo stesso DM Sabatini bis, inoltre, prevede anche quali spese debbano considerarsi escluse, non potendo quindi essere oggetto del finanziamento agevolato. Nello specifico si fa riferimento: alle spese relative a commesse interne; alle spese relative ad impianti, macchinari ed attrezzature usate; alle spese di funzionamento; alle spese relative ad imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento. Inoltre non sono ammessi gli investimenti connessi all'esportazione e ad interventi che comportano l'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Infine, per quanto concerne gli obblighi e gli adempimenti necessari per ottenere il finanziamento va ricordato: riportare su ogni fattura la dicitura "Spesa di euro ...

realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art.2 comma 5 del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69"; conservare ogni documento relativo ai vari acquisti per un periodo di almeno dieci anni; mettere a disposizione dell'intermediario finanziario (banca o altro) l'eventuale documentazione integrativa necessaria per i propri procedimenti istruttori e di delibera interni.