Il contratto di somministrazione lavoro è stato introdotto nel 2003 dalla cosiddetta riforma Biagi, sostituendo formalmente il contratto interinale di cui però ha conservato le sostanziali caratteristiche.
Tanto è vero che con i termini agenzie (ex) interinali e agenzie di somministrazione di lavoro si intende la medesima cosa.
Allorché si viene assunti in un'azienda in seguito all'invio di curriculum ad un'agenzia di somministrazione (autorizzata ed iscritta nell'apposito Albo istituito presso il Ministero del Lavoro), bisogna rammentare che non è stata l'impresa ad inserire il lavoratore nel suo organico, ma è stata l'agenzia ad effettuare l'assunzione su mandato dell'impresa.
La somministrazione di lavoro, infatti, prevede la sottoscrizione di due contratti: uno tra l'agenzia (soggetto somministratore) ed il lavoratore, ed uno - di natura commerciale ed in forma scritta - tra l'agenzia ed un altro soggetto utilizzatore (l'azienda che cerca personale).
Eccetto che per la pubblica amministrazione, ove i contratti somministrati possono essere solo a tempo determinato, il lavoratore può essere assunto dall'agenzia sia a tempo determinato che indeterminato.
Il periodo che il lavoratore trascorre nell'azienda in cui è stato indirizzato dall'agenzia ex interinale, è detto anche "missione" ed è contrattualizzato in maniera del tutto analoga, a parità di mansioni svolte - sotto il profilo economico e normativo - rispetto ad un collega pari livello assunto in qualità di dipendente dall'azienda stessa.
In altre parole, insomma, il lavoratore somministrato percepisce il medesimo stipendio, gode dei medesimi contributi, ha gli stessi diritti per quanto riguarda le ferie, i permessi, la malattia, la tredicesima, la quattordicesima e via dicendo. La vera differenza, in effetti, consiste nella temporaneità di questo tipo di contratto.
La missione iniziale - che non può avere durata superiore ai dodici mesi - può essere prorogata per sei volte nell'arco di trentasei mesi; se però nell'ambito della medesima somministrazione del lavoratore presso la stessa impresa, nei primi ventiquattro mesi (comprensivi del periodo iniziale) vengono utilizzate solo due proroghe, le proroghe residue potranno prevedere il prolungamento della durata complessiva del contratto fino a quarantadue mesi.
Tuttavia, il lavoratore ha diritto ad essere assunto a tempo indeterminato dall'agenzia per il lavoro se è stato assunto da questa per quarantadue mesi complessivi (anche non consecutivi) in missioni presso la stessa o diverse aziende, oppure per trentasei mesi in esecuzione di un unico contratto eventualmente prorogato presso la stessa impresa, o - sempre per trentasei mesi - in esecuzione di diversi contratti rinnovati senza interruzioni tra l'uno e l'altro presso la stessa impresa.
Sul sito FeLSa (Federazione Lavoratori Somministrati Autonomi Atipici, associata Cisl) è possibile scaricare il testo integrale del contratto collettivo nazionale delle agenzie di somministrazione di lavoro.