Nel cosiddetto Decreto Milleproroghe (decreto legge 216 del 2011, convertito poi nella legge 14 del 2012) si stabilivano, per la pensione anticipata, penalizzazioni che però non si applicavano a tutti quei soggetti che avessero maturato i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2017 ricorrendo soltanto all'anzianità contributiva derivante da "prestazione effettiva di lavoro". La questione riguarda appunto quest'ultima definizione: nel Milleproroghe rientravano come periodi di effettivo lavoro la maternità, gli obblighi di leva, gli infortuni, la malattia e la cassa integrazione ordinaria.

La legge 125 del 2013, poi, aveva accresciuto le prestazioni effettive di lavoro, includendo anche i periodi connessi alla donazione del sangue e i cosiddetti congedi parentali (di maternità e di paternità), limitando di fatto per il calcolo della pensione anticipata, le possibili penalizzazioni. Successivamente la Legge di Stabilità 2014 aveva aggiunto anche i periodi di congedo connessi alla famosa legge 104.

Arriva, allora, un messaggio Inps (il n. 5280 del 2014) che cerca di chiarire la questione della pensione anticipata, delle penalizzazioni e dei requisiti.

Pensione anticipata, penalizzazioni e requisiti: il messaggio dell'Inps

Nel messaggio, l'Inps chiarisce la normativa e dà indicazioni utili sulle penalizzazioni e i requisiti per la pensione anticipata.

In primo luogo, a seguito della normativa del 2013 di cui sopra, i soggetti potranno presentare una particolare istanza all'istituto previdenziale per richiedere una nuova determinazione della cosiddetta rendita previdenziale della pensione anticipata e dunque un riesame della propria situazione contributiva, a partire dalla cancellazione di alcune penalizzazioni.

In secondo luogo, il messaggio dell'Inps ammette i benefici connessi alla donazione del sangue ma entro determinati vincoli di bilancio, creando di fatto una situazione complessa riguardante le penalizzazioni per la pensione anticipata. La connessione del provvedimento con la copertura economica e finanziaria, che prevede una spesa specifica, potrebbe creare situazioni di squilibrio tra soggetti con i medesimi requisiti.

In terzo luogo, si chiariscono tutti i congedi o forme simili che non rientrano nella nozione di "prestazione effettiva di lavoro" in vista del calcolo della contribuzione per la pensione anticipata: rientrano il congedo matrimoniale, le giornate di sciopero, le forme di contribuzione maggiorata per lavoro in presenza di amianto e per le forme di invalidità. Questi periodi, dunque, non potranno essere utilizzati in vista dell'esclusione dalle penalizzazioni (che sono nell'ordine dell'1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni previsti).