Il mercato del lavoro, ai giorni nostri, è caratterizzato da offerte di contratto a tempo determinato ed indeterminato destinate, nella maggioranza dei casi, solo a soggetti che, oltre ad un rilevante titolo di studio (in molti casi, la laurea magistrale), possono vantare anni di esperienza lavorativa. Ciò implica, ovviamente, l'esclusione dal novero dei possibili candidati i giovani che, per completare almeno il proprio percorso di studi obbligatorio, non riescono, nella maggioranza dei casi, a lavorare prima del termine dello stesso.

Studiando le offerte presenti sui siti dedicati alla ricerca del lavoro, salta subito all'occhio come le tipologie di contratto più proposte ai giovani senza esperienza (laureati e non), sono: stage, apprendistato e lavoro a progetto.

Tali forme contrattuali presentano singole peculiarità che è bene conoscere.

Lo stage (o tirocinio formativo), nato con la legge n. 196 del 1997, è un tipo di contratto riservato ai giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico. Tale forma contrattuale presuppone l'esistenza di una convenzione tra un ente promotore e un soggetto ospitante, il datore di lavoro, che rediga un progetto formativo monitorato da un tutore, che agirà in veste di responsabile didattico. La particolarità dello stage è che esso non porta alla costituzione di un vero e proprio rapporto di lavoro, fattore che implica l'assenza del diritto alla retribuzione (in alcuni casi, i datori di lavoro forniscono rimborsi spese, sebbene minimi).

Vi è poi il contratto d'apprendistato, istituito col D.lgs. n.276 del 2003 e di recente modificato dalla legge n. 78 del 2014. A differenza di quanto avviene con lo stage, in questo caso sorge un vero e proprio rapporto di lavoro (con tutte le conseguenze del caso relative al regime assicurativo, previdenziale, ecc.), finalizzato a formare professionalmente il giovane lavoratore. La legislazione in materia prevede tre forme di apprendistato: il primo, mirato all'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione dei giovani tra i 16 ed i 18 anni; il secondo, con cui si permette a soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, di conseguire, mediante un processo di formazione sul lavoro, una qualificazione specifica; il terzo, ideato al fine di far acquisire all'apprendista l'accesso a percorsi di alta formazione o un diploma.

Esiste, infine, il contratto a progetto, istituito col D.Lgs n. 276 del 2003 e modificato dal legislatore tra il 2012 ed il 2013. Tale tipo di rapporto di lavoro, rientrante nella categoria della parasubordinazione, può, secondo la legge, venire in essere se il datore di lavoro, da un lato, ha intenzione di reclutare personale da adibire ad attività di collaborazione coordinata e continuativa, ed il lavoratore vuole, dall'altro, prestare la propria attività con modalità non di lavoro subordinato. Risulta importante sottolineare che il lavoratore a progetto non solo è tutelato in caso di malattia o maternità, ma che il corrispettivo, spettante per la prestazione fornita, deve essere definito in maniera congrua; facendo riferimento, cioè, a specifici indicatori stabiliti dalla legge.

Preme chiarire che nel caso in cui il contratto a progetto preveda un rapporto di lavoro superiore ai 6 mesi ed un corrispettivo annuo superiore agli € 8000, il soggetto assunto perde lo stato di disoccupato; si consiglia di tenere ciò in considerazione, giacchè molti datori di lavoro, volendo approfittare delle norme che incentivano l'assunzione di soggetti disoccupati, tengono in considerazione tale fattore.