In fase di compilazione del modello D1 per l'inserimento nelle Graduatorie di istituto Ata III fascia è necessario effettuare la valutazione del punteggio del servizio svolto per lo stesso profilo professionale per cui ci si candida o per altro servizio maturato. Come si valuta il servizio prestato con contratto d'opera o il servizio prestato in qualità di LSU e LPU al fine del calcolo del punteggio finale nelle Graduatorie Ata? Può dare punteggio un servizio di questa tipologia o no? Quali sono i parametri del rapporto di lavoro che deve essere instaurato per permettere l'assegnazione del punteggio per le Graduatorie Ata? Ecco alcune indicazioni e informazioni brevi per comprendere come compilare correttamente il modello D1 e il punteggio assegnato o meno al contratto di prestazione d'opera o altre tipologie di servizio come LSU o LPU.
Ata Graduatorie: valutazione servizio contratto d'opera
I servizi prestati con contratto d'opera (contratto di prestazione d'opera nella dicitura completa) sottoscritti nel ruolo di personale cui è affidato incarico di svolgimento di attività, costituiscono rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e non rapporto di lavoro dipendente. Questa tipologia di contratto non può essere considerato servizio prestato in qualità di personale ata nelle istituzioni scolastiche statali e non può essere valutato. Il contratto di prestazione d'opera, dunque, non dà punteggio per l'inserimento nelle Graduatorie di istituto per il personale Ata, come indicato nell'Allegato A - D.M. 716/2014, la Tabella valutazione titoli del bando Ata 2014/2017.
Ata Graduatorie: valutazione servizio LSU e LPU
Il servizio prestato con LSU (lavori socialmete utili) e LPU (lavori pubblica utilità) sono valutati in maniera differente al fine dell'inserimento/aggiornamento nelle Graduatorie di istituto Ata. Il servizio LSU e/o LPU deve essere prestato con stipula di rapporto di lavoro direttamente con lo Stato o con gli EE.LL. in cui è stato svolto il servizio. Il servizio LSu o LPU deve essere svolto nel ruolo di personale della scuola statale già a carico degli EE.LL. (eventualmente oggi a carico dello Stato ai sensi della legge 124/99). In questo ultimo caso, il servizio svolto deve trovare corrispondenza tra uno o più profili professionali degli EE.LL. e del personale Ata della scuola statale. Nei servizi LSU e LPU non è presente nessuna delle condizioni: le prestazioni non costituiscono l'instaurazione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lvo 28.02.2000, n. 81. Anche la titplogia di servizio prestato con i Lavori Socialmente Utili o i Lavori di Pubblica utilità non possono essere valutati al fine dell'assegnazione di un punteggio per l'inserimento/aggiornamento delle Graduatorie Ata.
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