Una regola generale potrebbe recitare così: il diritto al completamento delle cattedre degli spezzoni dei docenti precari della Scuola è possibile, e non si creano problemi, solo nel momento in cui viene disposto direttamente dall'ufficio scolastico o dalla Scuola polo alla quale appartiene il docente. Infatti, l'ufficio scolastico, anche in presenza di orari che vanno a cozzare tra di loro, risultando pertanto incompatibili, può raggirare il problema mettendo il dirigente scolastico di fronte ad una decisione già presa e cioè quella di operare gli aggiustamenti necessari affinché vengano rimosse eventuali situazioni di contemporaneità ed il docente riesca ad incastrare i due spezzoni.

La sottoscrizione del contratto preliminare, in tal modo, risulta facilitata rispetto al caso in cui il completamente deve essere disposto dal dirigente scolastico: infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale, in base alla sentenza n. 72 emessa dalla Corte d'appello di Potenza il 14 marzo 2012, il completamento potrà avvenire solo nel caso in cui il dirigente scolastico, proceda ad accertare la compatibilità dell'orario tra le ore di insegnamento già tenute dal docente e quelle che il dirigente stesso dovrà conferirgli. Sulla base di tale sentenza, si arriva alla conclusione che, in presenza di sovrapposizione totale o anche parziale delle ore da conferire con quelle già tenute, la supplenza potrà non essere conferita in ragione dell'oggettiva incompatibilità e impossibilità di riunire gli spezzoni.

Tale orientamento è rafforzato dalla constatazione, sempre della Corte d'appello, del fatto che il dirigente scolastico non è tenuto a modificare l'orario scolastico al fine di incastrare le ore dell'aspirante docente e questo a maggior ragione se l'anno scolastico è già iniziato. Tuttavia, la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Potenza non è passata in giudicato: spetterà alla Suprema corte dire l'ultima parola sulla questione, se il completamento è fattibile e in quali ipotesi.

Fino a quel momento, farà fede il contratto secondo il quale i docenti hanno diritto al completamento in presenza della disponibilità delle relative ore. Ed essere fortunati sul fatto che il completamento stesso sia disposto direttamente dall'ufficio scolastico e non dal dirigente scolastico.