Niente più classi sovraffollate a Scuola: arriva dal Tar del Molise l'ordine agli uffici scolastici di conformarsi alla normativa nel momento in cui vengono composte le classi, soprattutto se ci si trova di fronte ad alunni con disabilità. Si sono espressi così i giudici amministrativi per il caso di una pluriclasse, ovvero l'accorpamento di due classi in verticale quale può essere una seconda con una prima.

La decisione è stata presa sotto forma di ordinanza n. 139 datata 23 ottobre 2014, in base alla quale è stato deciso che l'ufficio regionale di Campobasso, nel comporre le classi, dovrà costituire distintamente una prima e una seconda classe e non una sola che includa entrambe.

Classi sovraffollate, il caso della scuola media del Molise e la sentenza dei giudici amministrativi

Il caso preso in esame dai giudici amministrativi riguardava la costituzione, per l'anno scolastico in corso, di una pluriclasse tra le classi prima e seconda media di una scuola di Colletorto, in provincia di Campobasso: in totale, l'accorpamento aveva prodotto una classe di 21 alunni dei quali due in condizioni di gravissima disabilità. L'ufficio scolastico molisano aveva, inoltre, respinto un'istanza di sdoppiamento della classe che sottolineava il fatto che il numero degli alunni era aumentato all'inizio dell'anno scolastico 2014/2015 in quanto cinque alunni della classe precedente erano stati bocciati.

Inoltre, il Comune di Colletorto figura tra quelli classificati come montani, quindi con sfavorevoli condizioni territoriali. La questione, dunque, era stata sollevata dal Comune stesso e dagli alunni della classe contro gli uffici scolastici ed il Ministero dell'Istruzione.

Per la risoluzione della questione si è fatto ricorso al dimensionamento delle classi scolastiche così come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n.

81 del 20 marzo 2009 che, all'articolo 11 comma 4, prescrive che nelle scuole situate nei comuni montani, si possono istituire classi anche con studenti di differenti anni scolastici di corso nel caso in cui il numero degli alunni iscritti ai corsi con frequenza triennale non consenta di costituire classi differenti ma, in ogni caso, la pluriclasse formatasi non dovrà essere costituita da più di 18 alunni.

A rafforzare la sentenza favorevole ai genitori ed al Comune, arriva anche l'articolo 5 comma 2 dello stesso Decreto che prevede, per la costituzione di qualunque classe iniziale, il numero massimo di 20 alunni qualora uno sia affetto da disabilità.