Proviamo a fare chiarezza sulla sentenza emessa dai giudici di Strasburgo sul precariato scolastico andando a rimarcare alcune questioni salienti riguardanti la scadenza dei contratti a termine nella Scuola. Occorre superare però la rigidità mentale del voler a tutti i costi fermarsi al decreto legislativo numero 368/01 modificato ripetutamente nel corso di questi 13 anni dal governo italiano per aggirare furbescamente il vincolo europeo arrecando notevoli danni ai precari, sia in fatto economico che di enorme confusione e ansia per la loro sorte.

Quel decreto è illegale perché non dice chiaramente quando si faranno i concorsi! Dunque occorre ficcarsi bene in testa questo concetto prima di dire che non c'è speranza. La reiterazione dei contratti è illegale, non la stipula di uno solo.

Durata dei contratti e proroghe

Si parla di 36 mesi perché con una legge recente datata 20 marzo 2014 si dice espressamente che un contratto a termine è prorogabile per 36 mesi al massimo. Questo non vuol dire che chi ha contratti per un periodo di tempo inferiore non possa ricorrere al tribunale del lavoro. Infatti l'art. 4 del decreto legislativo 368/01 ultima versione specifica che un contratto a tempo determinato può essere prorogato non più di una volta.

Che un contratto sia per maternità o per sostituzione di collega in malattia, posto vacante o disponibile, che il numero dei contratti sia per un periodo inferiore ad un anno si può fare ricorso. Esistono casi di docenti che hanno accumulato quattro contratti di durate mensili nel corso di uno stesso anno scolastico. Tutti hanno diritto al ruolo!

Scadenza 30 giugno o 31 agosto

Nel comma 2 del nuovo testo del 2014 si precisa che deve essere specificato il motivo, ma non si distingue assolutamente se debba essere posto vacante o posto disponibile. Ricordiamoci infatti che la legge è valida per tutti i settori e non solo per la scuola. Non si è mai visto un contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante nell'edilizia!

Non si capisce dunque il motivo per il quale la scadenza costituisca discriminante ai fini di un ricorso ammissibile al giudice del lavoro. Entrambe le forme, con scadenze che siano al 3 giugno o 31 agosto, sono entrambe ricadenti sotto la scure della sentenza europea che afferma l'illiceità della contrattazione perché priva di provvedimenti sananti nella forma dei concorsi, come noto assenti del tutto per un periodo di almeno 12 anni.

Quando si trasforma in tempo indeterminato

Quando si intende ricorrere contro la reiterazione dei contratti a termine occorre tenere presente alcune questioni che riguardano i periodi di intervallo tra un rapporto di lavoro e l'altro e la quantificazione del risarcimento spettante.

Se il contratto successivo al precedente viene stipulato entro 10 giorni dalla scadenza del primo, lo stesso è da considerarsi a tempo indeterminato, fermo restando il diritto ad ottenere anche un risarcimento economico pari a una cifra che oscilla tra le 2 e le 12 mensilità. Questo è quanto dice l'ultimo decreto legislativo emanato dal governo Renzi. L'articolo 5 comma 2 dello stesso decreto legislativo 368/01 dice che se un contratto di sei mesi si prolunga oltre 30 giorni diventa automaticamente a tempo indeterminato. Al comma 4 dice che se due contratti a termine vengono stipulati senza soluzione di continuità si rientra nel regime del tempo indeterminato sin dalla stipula del primo. Anche la legge italiana numero 92/2012 dice che il rinnovo è ammesso una volta sola.