Ancora una settimana per il personale della Scuola (docenti e Ata) per presentare domanda di cessazione dal servizio con effetto dal 1 settembre 2015; un mese e mezzo in più per i dirigenti scolastici che potranno presentare la stessa domanda fino al termine perentorio del 28 febbraio. Quest'ultimo termine di scadenza per i DS e la data del 15 gennaio 2015 per il restante personale della scuola non sono applicati ai salvaguardati che potranno inoltrare la propria istanza di seguito alla data del 15 gennaio 2015, come richiesto a docenti e personale amministrativo.

Il personale della scuola che fruisce del beneficio della salvaguardia e che richiede la cessazione dal servizio con effetto dal 01/09/2015 deve però essere incluso in un numero limitato di posti disponibili per l'accesso al pensionamento: qui di seguito le modalità, requisiti, scadenze e funzionamento della salvaguardia.

Domanda pensionamento salvaguardati: scadenza

Il personale della scuola che nel corso dell'anno 2011 (riforma del sistema previdenziale ai sensi dell'art. 24, dl n. 201/2011 conosciuto anche come il decreto 'Salva-Italia') ha fruito di un periodo di congedo straordinario o di permessi per almeno tre giorni al mese ai sensi della Legge 104/1992 art.3 per assistenza a un famigliare disabile e ha presentato domanda entro il 05/01/2015 di poter beneficiare delle disposizioni della Legge n.147 del 10/10/2014 per accedere al trattamento pensionistico dal 1 settembre 2015, (prossimo anno scolastico 2015/2016) potrà inoltrare la propria domanda successivamente alla data del 15 gennaio 2015. Non valgono dunque i termini di scandenza disposti per il restante personale del comparto scuola: i docenti e gli Ata salvaguardati avranno dunque più tempo per presentare la propria richiesta di pensionamento.

Domanda pensionamento salvaguardati: requisiti

Tali requisiti descritti sopra, consentono ai docenti beneficiari della salvaguardia di presentare domanda di cessazione dal servizio dalla scuola con la maturazione di 40 anni di contributi a prescindere dall'età, o 61 anni e tre mesi di età, 35 anni di contributi con 65 anni di età e 20 anni di contributi, ovvero con i requisiti pensionistici previgenti la riforma Fornero, se maturati alla data del 31/12/2014. Il diritto alla presentazione della domanda di pensionamento con la fruizione del beneficio della salvaguardia si matura esclusivamente se i requisiti sono posseduti alla data sopra indicata, in quanto la prestazione deve essere espletata entro il termine del 06/01/2016. Nel portale Inps è anche possibile consultare la pagina dedicata al lavoratori salvaguardati, permettendo di visualizzare le procedure e i dati delle operazioni di salvaguardia: http://www.inps.it/portale/default.aspx?itemdir=8741 in continuo aggiornamento, le proroghe e il perfezionamento dei requisiti.

Domanda pensionamento salvaguardati: i posti

Altro punto da considerare è la possibilità reale di poter accedere alla cessazione del servizio dalla scuola: la richiesta di pensionamento per i docenti salvaguardati ha un limite di posti disponibili per l'inserimento in graduatoria: 1800 posti, limitazione che ha reso necessaria la disposizione, ai sensi del dl 885/2014 dello slittamento dei termini della data di presentazione della domanda di pensionamento (cessazione del servizio dalla scuola) di seguito al completamento della ricezione da parte dell'ente previdenziale Inps delle istanze per la fruizione della salvaguardia. Le modalità di inoltro dell'istanza non sono ancora state disposte dal Miur, ma si suppone che la compilazione e l'invio della domanda non si differenzi dalle precedenti e da quelle disposte per DS e Ata).