Il demansionamento disciplinato dal Jobs Act varato dal Governo Renzi si potrà applicare anche ai lavoratori della Pubblica Amministrazione, pur in presenza di altre tipologie di problematiche. Al pari della disciplina sui licenziamenti individuali, infatti, anche la modifica alla normativa sulle mansioni operata dal Jobs Act all'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori, va ad includere i lavoratori pubblici.

Per poter affermare l'allargamento degli effetti del demansionamento anche al settore pubblico è necessario prendere in considerazione il Testo unico sul lavoro dipendente della Pubblica amministrazione, ovvero il decreto legislativo numero 165 del 2001.

Due, in particolare, sono le disposizioni cui far riferimento: la prima è contenuta nel comma 2, articolo 2 del D.lgs 165/2001 secondo la quale dal momento che l'articolo 13 dello Statuto dei lavoratori norma quanto previsto dall'articolo 2013 del Codice civile, ogni variazione a queste norme incide direttamente sulla normativa del rapporto contrattualizzato di lavoro del settore pubblico.

In secondo luogo, il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 165 del 2001 stabilisce che tutte le modifiche allo Statuto dei lavoratori (legge numero 300 del 1970), si applicano automaticamente anche alle amministrazioni pubbliche senza tener conto del numero di dipendenti, così come stabilito dalla legge di disciplina del pubblico impiego.

Demansionamento del Jobs Act nel pubblico, le problematiche legate al controllo della Corte dei Conti

Pertanto, sulla base di queste disposizioni, per poter evitare il demansionamento nella pubblica amministrazione, si dovrebbe procedere tramite una legge di modifica ai due articoli su esposti, anche se l'accoglimento del demansionamento comporterebbe ulteriori problematiche.

Infatti, così come previsto dal Jobs Act, il demansionamento comporta l'accettazione per il lavoratore di una mansione di categoria inferiore, senza intaccare il livello retributivo.

Nel caso del pubblico impiego, occorrerebbe convincere la Corte dei Conti o gli altri organi preposti al controllo della logicità di continuare ad assicurare ad un lavoratore lo stesso stipendio, anche se gli è stata declassata la mansione.