Tra le manovre della Legge di Stabilità molto importante per il periodo di crisi che attraversiamo è la liquidazione anticipata del TFR che permetterà a molti lavoratori di avere fin da subito più soldi in busta paga, anche se si perderà dal 5 al 10% del TFR che avrebbero avuto a fine carriera.

Da aprile quindi, è data facoltà ai dipendenti di richiedere al proprio datore di lavoro la quota di TFR maturanda. La richiesta può essere fatta da tutti i lavoratori dipendenti a condizione che abbiano maturato almeno 6 mesi di assunzione presso la ditta.

La domanda non è reversibile, quindi chi chiede di accedere all'anticipazione e presenta domanda non può revocarla fino al giugno 2018 in cui scadrà l'anticipo liquidazione. Naturalmente dal momento che la richiesta riceve parere favorevole e quindi viene accolta, il datore di lavoro, al posto di versare le quote di TFR alle forme pensionistiche complementari, le versa direttamente al lavoratore.

Solo dal 2018, il datore di lavoro tornerà a versare le quote nei fondi di pensione complementare dove il lavoratore resta comunque iscritto. L'erogazione in busta paga avverrà dal mese successivo a quello in cui il lavoratore presenta materialmente la domanda a meno che il datore di lavoro non sia una PMI.

In quest'ultimo caso infatti l'erogazione avverrà dal quarto mese successivo a quello di richiesta. Questo perchè queste aziende non hanno l'obbligo di versare le quote del TFR alla tesoreria e per questo devono accendere un finanziamento bancario per trovare le risorse per anticipare le quote ai propri operai.

I lavoratori che non possono beneficiare di questa possibilità, sono quelli assunti da meno di sei mesi, i lavoratori domestici come badanti e colf, gli agricoli e coloro che hanno usato il TFR a garanzia di un prestito.

Sono esclusi gli edili ed i marittimi che hanno un contratto collettivo nazionale che prevede la liquidazione del TFR periodicamente o che gli permette di accantonarli presso terzi. Sono esclusi inoltre i dipendenti delle aziende in crisi che hanno fatto ricorso alla CIG in deroga oppure che abbiano richiesto il paino di ristrutturazione dei debiti.