Il Disegno di legge "Buona Scuola" del Governo Renzi è passato dalla Commissione cultura della Camera al Senato dimenticandosi della parte riguardante le assunzioni dei disabili e delle tutele previste dalla Legge 104 del 1992. E' stato necessario, quindi, un emendamento all'articolo 8 del disegno di legge Buona Scuola As 1934 relativo all'organico dell'autonomia al fine di attuare i Pof, i piani di offerta formativa validi per tre anni.

L'emendamento porta la firma congiunta della senatrice del Pd, Francesca Puglisi e del senatore dell'Ncd-Udc, Franco Conte, ma risolve solo parzialmente lo squarcio creatosi nelle assunzioni dei cosiddetti "invalidi civili": infatti se da un lato ripristina le riserve di legge a favore dei disabili, dall'altro nulla disciplina sulle preferenze accordate ai disabili e delle persone che li assistono previste dalla Legge 104.

Assunzioni Scuola 2015, ripristinate le riserve della legge 68/99

Dunque, l'emendamento a firma di Puglisi-Conte va a modificare il comma 4 dell'articolo 8, del Ddl As 1934, relativo alla suddivisione del personale tra i vari ambiti territoriali la quale dovrà essere attribuita alle singole istituzioni scolastiche rispettando le esigenze degli assunti disabili.

L'adozione delle riserve nel Ddl Buona scuola si basa sulla legge numero 68 del 1999 che prevede un calcolo matematico da fare prima di procedere alle chiamate. Secondo questa legge, le amministrazioni hanno l'obbligo di riservare il 7 per cento dell'organico a favore dei portatori di handicap. E, quindi, potranno procedere all'assunzione di quanti hanno un'invalidità minima del 46 per cento fino ad esaurire la quota stessa.

Tenendo presente che, nel momento in cui si procede ad assumere, i posti riservati agli invalidi non dovrà superare la metà dei posti rivolti ai reclutamenti.

Chiamata diretta dei presidi nella riforma scuola, nessuna indicazione dal Ddl sulla legge 104/92

Il disegno di legge "Buona scuola", invece, nulla dice sulle tutele accordate dalla legge 104 del 1992: da un lato i portatori di handicap con invalidità minima dei due terzi che, nel momento dell'assunzione, hanno il diritto di scegliere, con precedenza rispetto a tutti, la sede opportuna.

Dall'altro, la stessa tutela è accordata a coloro che sostengono un disabile grave. Come dovranno regolarsi in questi due casi gli uffici scolastici per salvaguardare il diritto di preferenza della sede?