L'Inps, con il messaggio 4899 del 21 luglio 2015, ha reso noto che è disponibile sul proprio portale l'applicazione per inoltrare telematicamente le domande di congedo parentale ad ore fruibile dai lavoratori e lavoratrici dipendenti. Inoltre, è stata modificata ed integrata l'applicazione che permette di inviare le domande di maternità online con la possibilità di trasmettere anche quelle di congedo parentale su base oraria. Vediamo come funzionano questi applicativi.

Domande di congedo parentale su base oraria

È possibile trasmettere la domanda di congedo parentale su base oraria, utilizzabile dai genitori lavoratori dipendenti, attraverso tre modalità:

1) esclusivamente online, andando sul sito web dell'Inps, effettuando poi l'accesso con le proprie credenziali d'accesso (tramite cioè il Pin precedentemente richiesto) ed infine cliccando sulla voce "Prestazioni a sostegno del reddito" --> "Maternità" --> "Acquisizione domanda";

2) telefonando al Contact center disponibile al numero verde 803164 (gratuitamente da telefono fisso) o allo 06164164, da cellulare ed a pagamento;

3) recandosi presso un Patronato.

In tutti e tre i casi andranno allegati o inviati i documenti richiesti.

Domande di maternità online

Cliccando sempre nell'area "prestazioni a sostegno del reddito", è reperibile l'applicativo "domande di maternità online" che è stato ampliato con le "domande di congedo parentale ad ore" fruibile esclusivamente dai genitori lavoratori dipendenti. Sono state altresì migliorate sia la modalità di quest'ultimo tipo di domanda, che consente di visualizzare l'elenco delle richieste già inoltrate per il congedo parentale ad ore, sia la sezione relativa alle informazioni per l'utente, alla guida ed alla consultazione dello stato delle domande inviate.

Applicazione per l'inoltro delle domande

Il sistema che permette l'invio telematico delle domande per il congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti è stato modificato in quanto è ora possibile, grazie alla modifica introdotta dal decreto legislativo n.

85/2015, richiederlo per i figli (anche adottati o in affidamento che facciano parte del nucleo familiare) di 12 anni di età (il limite è stato elevato dagli 8 ai 12 anni: maggiori informazioni in questo articolo). Questa nuova disposizione ha tuttavia carattere transitorio essendo applicabile fino al 31 dicembre 2015.

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