Parte importante del Jobs Act del Governo Renzi è la ristrutturazione dell'istituto della maternità per le lavoratrici. Tra congedi parentali e di maternità, astensioni facoltative ed obbligatorie, parti prematuri e permessi, ci sono alcune sostanziali novità che riguardano il mondo delle genitorialità. Ecco le novità uscite del Decreto Legislativo n° 80 del 15 giugno, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/06/2015.

Congedo parentale o astensione facoltativa

È stato esteso da tre anni a sei anni di età del bambino, il diritto alla retribuzione del 30% per il genitore che usufruisce del congedo parentale.

È possibile usufruire del congedo parentale non pagato, quindi dei permessi fino ai 12 anni di vita del bambino invece che fino ad 8 anni come in precedenza. Questo nel caso in cui non fosse stato possibile usufruire in precedenza dei sei mesi di congedo parzialmente retribuito. Vengono estesi gli stessi diritti dei neo genitori naturali anche ai genitori adottivi o affidatari (art. 4 del Dl 80).In questi casi i diritti saranno attivi dal momento in cui il minore entra legalmente in famiglia. Il congedo è esteso anche al padre nel caso in cui la madre non possa usufruirne.

Congedo obbligatorio e parto prematuro

Per la astensione obbligatoria, la novità più importante riguarda il parto prematuro come specificato dall'Art.

2 del Dl 80. Infatti, nel caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di maternità obbligatoria che la lavoratrice non ha goduto prima del parto possono essere aggiunti a quelli successivi alla nascita, anche se la somma dei due periodi supera il limite complessivo dei 5 mesi. Anche prima del Jobs Act era così, ma il limite dei 5 mesi non poteva essere superato.

È consentito inoltre alla madre di sospendere l'astensione obbligatoria nei casi in cui il bambino debba essere ricoverato in strutture di cura. L'astensione sospesa verrà poi riattivata dalla data di uscita del bambino dalla struttura. Il decreto 80 del 15 giugno 2015 ha modificato la parte di Testo Unico del 2001 in materia di tutele della maternità e paternità, che di fatto vietava questa possibilità.

Il decreto ha seguito quindi le indicazioni della sentenza n° 116/2011 della Consulta che ha bocciato quella parte di Testo Unico e che ha stabilito che l'astensione obbligatoria vale a partire dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.