Grazie alla legge 335/1995, le lavoratici madri possono anticipare la pensione di vecchiaia di 4 mesi per ciascun figlio, fino al massimo di un anno e con il relativo assegno previdenziale che è interamente calcolato con il sistema contributivo. Anche se si tratta di un piccolo beneficio, potrebbe essere molto utile, soprattutto considerando gli allungamenti dell'età pensionabile dovuti alle nuove speranze di vita e agli effetti della recente riforma del sistema pensionistico nazionale.

I limiti per la concezione dell'agevolazione

Per poter usufruire del beneficio che permette alle lavoratrici madri di poter accedere anticipatamente alla pensione di vecchiaia, il limite massimo riconosciuto è di 12 mesi, suddiviso in quattro mesi per ciascun figlio.

Essendo riconosciuto nei soli casi in cui l'importo dell'assegno della pensione sia determinato integralmente con il sistema contributivo, il beneficio è indirizzato alle sole lavoratrici che sono entrate nel mondo del lavoro e hanno iniziato il versamento dei contributi previdenziali dal primo gennaio 1996.

In conformità alla legge 223/1995, le lavoratrici che hanno un'anzianità contributiva minore di 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, e uguale o superiore di 15 anni, dei quali almeno 5 maturati dopo il 31 dicembre 1995, possono scegliere il sistema di calcolo contributivo. Inoltre, possono usufruire del pensionamento anticipato in caso di maternità anche quelle lavoratrici che esercitano la facoltà di calcolo nella Gestione Separata, per le quali è possibile fare il passaggio di tutti i contributi versati al sistema contributivo in maniera automatica, anche quelli versati prima del 1996, come previsto dall'articolo 3 del Dm 282/1996.

Le lavoratrici escluse dalle agevolazioni

Rimangono escluse dalle agevolazioni quelle lavoratrici che sono in possesso dell'anzianità contributiva in data antecedente il primo gennaio 1996, per le quali una piccola quota dell'assegno è calcolata con il metodo retributivo. Infine, anche le lavoratrici che esercitano l'opzione donna, regolamentata dalla legge 243/2004, rimangono escluse dai benefici di questa pensione anticipata, non comportando passaggi completi al sistema contributivo.

Con la riforma del lavoro il Governo vuole tutelare i lavoratori e venire incontro alle esigenze delle imprese.

Le misure strutturali per le maternità nelle aziende

Con la definitiva approvazione del decreto di riforma degli ammortizzatori sociali, che attualmente si trova all'esame delle rispettive Commissioni parlamentari, le misure pensate dal Governo per la tutela della maternità, volte a conciliare i tempi lavorativi con quelli necessari alla famiglia, saranno resi in forma strutturale.

Tra le principali novità troviamo il congedo di maternità e il congedo parentale. Con il congedo di maternità, è introdotto per la lavoratrice il diritto al blocco della decorrenza del congedo, nei casi in cui si assiste al ricovero dei bambini in strutture che possono essere sia private che pubbliche.

La sospensione può essere richiesta una sola volta e riguarda il congedo post parto, mentre la sua durata è stabilita fino alle dimissioni del bambino dalla struttura sanitaria. Per poterne usufruire, la lavoratrice dovrà presentare una dichiarazione medica che certifichi che il suo stato di salute sia compatibile con l'attività lavorativa. Il nuovo congedo parentale invece, allarga i tempi di utilizzo, che restano vincolati all'età anagrafica del figlio che passa da otto anni a 12 anni, con un'indennità stabilita pari al 30% della paga.