Con l'approvazione della Buona Scuola del Governo Renzi, entro la metà di agosto dovrebbero essere concluse le operazioni relative alle immissioni in ruolo dei 36.627 docenti a copertura del turnover. Altre 10 mila assunzioni dovranno essere effettuate, poi, entro la metà del mese di settembre, data che nella maggior parte delle regioni italiane coincide con la riapertura delle scuole: la decorrenza giuridica sarà fatta risalire, comunque, al 1° settembre 2015.

Operazioni di assunzione dei docenti nella scuola: come verranno scelti tra le Graduatorie a esaurimento e concorsi?

Come verranno scelti i docenti da immettere in ruolo dalle Graduatorie ad esaurimento (Gae) e da quelle relativi ai concorsi? Le immissioni di ruolo (e, dunque, l'assunzione dei docenti con contratto a tempo indeterminato) avverrà rispettando la vecchia regola prevista dall'articolo 399 del Dl 297/94, richiamato dalla legge sulla Buona Scuola per le immissioni della fase "0" e della fase "A" del 2015/2016. In base a questo articolo, il reclutamento dei docenti dovrà avvenire per la metà tra i candidati presenti negli elenchi delle Gae e per l'altra metà dagli elenchi dei concorsi.

Nel caso in cui nella precedente immissione una delle due graduatorie abbia fornito un docente in meno rispetto all'altra (ad esempio, per un contingente di numero dispari), in questa dovrà assicurare un insegnante in più per ristabilire la parità.

Assunzioni scuola, le riserve della Legge 104/1992 e 68/1999

Con l'adozione della Buona scuola, tra l'altro, il Governo non ha voluto abrogare le norme relative alle riserve di legge previste dalla Legge 68 del 1999 e dalla Legge 104 del 1992.

In particolare, anche per le immissioni di ruolo di quest'anno, le amministrazioni scolastiche dovranno procedere all'assegnazione fino al 50% delle numero previsto di docenti da assumere a favore dei candidati che risultino invalidi oppure orfani per motivi di lavoro affinché le quote di invalidi ed orfani raggiungano, rispettivamente, il 7 e l'1% dell'organico.

Tali quote continueranno a rimanere in vigore fino ad esaurimento, ovvero fino al momento in cui nell'organico non vengano raggiunte le anzidette percentuali.

Infine, le amministrazioni dovranno rispettare anche le quote della Legge 104/1992 garantendo a chi ha un'invalidità di oltre i 2/3 o a chi assiste un disabile grave, la precedenza nella scelta della sede.