Vi ricordate della sentenza del Tar del Lazio numero 2873/2014? Si trattava del ricorso promosso dall'associazione Anief che lamentava il mancato scorrimento delle graduatorie dei concorsi, nonché del mancato riconoscimento ai candidati idonei del relativo titolo abilitante. Ebbene, i giudici di Palazzo Spada si mettono ancora una volta di traverso e bacchettano il Tar del Lazio che aveva rimesso al giudice ordinario la competenza nel merito. La sentenza di cui sopra è stata annullata dal Consiglio di Stato che rimanda al Tar la decisione definitiva, in accoglimento degli avvocati Giovanni Rinaldi e Sergio Galleano.

La sentenza con la quale il gdl di Milano ha decretato l'inserimento in Gae di un diplomato magistrale potrebbe essere stata una delle ultime.

Il valore della sentenza

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad una diversità di giudizi sconcertante nei vari tribunali del lavoro, diversa anche tra province di una stessa regione, con respingimenti di cautelari e ricorsi per immissione in Gae in conseguenza del valore abilitante. In verità il Consiglio di Stato aveva espresso chiaramente la sua linea riguardo gli abilitati Tfa e di recente anche per i Pas come nella recente sentenza in favore di 15 abilitati Pas difesi dall'Avv. Pasquale Marotta di Caserta. L'ultimo pronunciamento esprime chiaramente l'orientamento dei giudici di Palazzo Spada allorquando il giudizio investe la sfera della procedura concorsuale.

I precari delle Graduatorie di Istituto attendono tuttora il giudizio di merito.

Game Over

La disputa iniziata da qualche anno su quale tribunale fosse competente a giudicare nel merito tra giudice ordinario e Tar potrebbe essersi risolta definitivamente con la sentenza odierna. Un contributo offerto dall'avv. Elena Spina, riallacciandosi al decreto 356 risalente al 23 maggio dello scorso anno, lasciava già presagire quale avrebbe potuto essere la decisione finale.

Gli idonei di un concorso , si diceva, hanno pieno titolo ad essere immessi in ruolo, sentenza che contrastava con quanto il Tar aveva disposto con la numero 2873 su ricorso di Anief. Va da sé che in questa sede conta il giudizio sulla giurisdizione effettiva, aldilà della materia per la quale si fa ricorso. Ciò vuol dire che gli abilitati a qualsiasi titolo dovranno proporre ricorso al Tar e in via denegata al Consiglio di Stato.