L'Inps ha ufficialmente aperto la procedura online per dare la possibilità al genitore di inviare la domanda di fruizione oraria del congedo parentale: è la circolare N. 152/2015 di ieri, martedì 18 agosto, ad illustrare l'intera normativa.

La procedura riguardante la presentazione delle domande va ad aggiungersi a quella relativa allo stesso congedo, già attualmente fruito in modalità giornaliera oppure mensile: il congedo parentale su base oraria, anche se non indennizzato, garantisce i diritti relativi ai contributi figurativi.

Il congedo parentale consiste nella possibilità offerta al lavoratore dipendente di astenersi dalla sua attività in maniera facoltativa, purchè sia genitore di un figlio di età uguale od inferiore ai dodici anni.

Secondo quanto previsto dal decreto Jobs Act, infatti, ciascun genitore ha il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo non eccedente i dieci mesi: nel caso in cui il papà usufruisca di almeno tre mesi di congedo parentale, tale limite viene innalzato a undici mesi complessivi nei primi dodici anni di età del figlio.

Congedo parentale: come presentare la domanda?

Nella circolare emessa dall'Inps, spetta al genitore l'onere di comunicare al proprio datore di lavoro l'intenzione di voler usufruire del congedo parentale su base oraria: tale comunicazione va effettuata con almeno due giorni di preavviso, specificando l'inizio e la fine del periodo relativo al congedo.

La suddetta domanda potrà essere presentata attraverso diverse modalità: ci si potrà collegare via Internet al sito dell'Insp (sezione servizi online), fruendo del servizio dietro indicazione del proprio PIN di riconoscimento; tramite comunicazione telefonica, componendo il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) oppure lo 06.164.164 (numero per chi chiama con telefono mobile con tariffazione a carico del richiedente); infine, è possibile inoltrare domanda per il congedo parentale su base oraria attraverso i servizi messi a disposizione da Caf e patronati.

Si ricorda che il nuovo congedo parentale su base oraria non sostituisce quelli su base giornaliera o mensile ma va semplicemente ad aggiungersi: ciò significa che entrambi i genitori avranno la possibilità di chiedere tale congedo su base oraria, giornaliera o mensile a seconda delle proprie esigenze, pur rimanendo comunque nei limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva.