Vi abbiamo scritto, nelle scorse settimane, in merito al malumore che serpeggia tra i docenti precari inseriti nelle graduatorie di Istituto, vittime di gravi discriminazioni e ingiustizie, acuitesi con l'esclusione dal piano assunzionale del Miur.

Prima la direttiva europea N. 70 del 1999 e poi, soprattutto, la sentenza della Corte di Giustizia del 26 novembre 2014, hanno dato ragione ai precari storici della Scuola contro il ricorso sistematico ai contratti a termine da parte dello Stato italiano: da questi presupposti trova piena giustificazione la rivendicazione dei diritti di tutti coloro che, dopo aver prestato più di36 mesi di servizio come supplenti, avrebbero diritto ad essere assunti a tempo indeterminato.

Ricorsi precari graduatorie di Istituto: nuova sentenza favorevole dal Tribunale di Siena

Ecco che, a questo proposito, il portale Informazionescuola.it, unitamente al sito del sindacato partenopeo CONITP, rendono noto l'accoglimento da parte del Giudice del lavoro del Tribunale di Siena di un ricorso congiunto presentato da tre insegnanti precari di II fascia in merito al riconoscimento della normativa comunitaria in materia di contratto a tempo determinato.

L'avvocato Giovanna Sarnacchiaro, rappresentante legale del sindacato CONITP, ha illustrato il contenuto della sentenza unica N. 260/2015, attraverso la quale un docente di educazione fisica e due Insegnanti Tecnico Pratici, inseriti in seconda fascia delle graduatorie di istituto, hanno ottenuto il reinserimento nel proprio posto di lavoro.

Scuola e ricorso docenti precari GI II fascia: Miur condannato

In fase di accoglimento del ricorso, il Giudice del lavoro ha dichiarato oltre modo l'illegittimità dell'apposizione del termine sul contratto che, per effetto della suddetta sentenza, sarà soggetto a conversione in contratto a tempo indeterminato con decorrenza a partire da quanto indicato nella stipula del primo contratto.

Il Ministero dell'Istruzione viene oltre modo condannato all'erogazione delle retribuzioni maturate sino alla ripresa dell'attività lavorativa dei ricorrenti e al pagamento della differenza stipendiale tra quanto percepito dagli insegnanti in base al contratto a tempo determinato e quanto loro spettante secondo il loro riconosciuto collocamento nei gradoni stipendiali previsti dal CCNL.