Riguardo l'inserimento in Gae per precari TFA, PAS, SFP e magistrali ieri era apparso un comunicato del Conitp che ha fatto rapidamente il giro del web, riscuotendo immediatamente grande clamore tra gli abilitati delle Graduatorie di Istituto che, come è noto, non partecipano al piano di assunzioni della Buona Scuola. Intanto è doveroso spiegare che non si tratta assolutamente di sentenze definitive di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento per gli abilitati che si sono rivolti ai giudici, ma soltanto di accoglimento di cosiddette 'cautelari' con le quali il Consiglio di Stato ritiene che esistano i presupposti per esprimere un giudizio di merito che compete senz'altro al TAR, anche se in prima istanza lo stesso tribunale amministrativo rigettava il ricorso.

Ricordiamo che in altri casi alcuni ricorsi erano stati declinati dallo stesso tribunale amministrativo per difetto di giurisdizione.

Il percorso dell'istanza

Se vogliamo evidenziare perché la concessione di una cautelare non implica un sentenza dello stesso verso possiamo senz'altro far riferimento al fatto che le cautelari vengono disposte quando si verifichino le due classiche condizioni del "periculum in mora" (urgenza) e del "fumus boni iuris" (che l'istanza non sia palesemente infondata). In prima battuta possiamo avere il caso di rigetto della richiesta di cautelare (ad esempio perché il giudice non ne ha rinvenuto l'urgenza) o, viceversa, può essere concesso il provvedimento cautelare ma poi può seguire una sentenza di rigetto nel merito (nonostante l'istanza non sembrassero palesemente infondata).

Riguardo all'organo di giustizia amministrativa assume senz'altro rilevanza una sentenza del Tar del Lazio pronunciata solo qualche giorno fa, che interesserà sicuramente tutti gli attuali ricorrenti in quanto, attraverso questa pronuncia, si stabilisce che non compete a loro l'onere di notifica derivante dall'eventuale inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento.

Non sono le prime cautelari accolte

Detto questo dovrebbe essere chiaro adesso che se il TAR respinge per qualsiasi motivo il ricorso si può andare presso il Consiglio di Stato chiedendo che si esprima in merito alla fondatezza dell'istanza e fare in modo di tornare al tribunale amministrativo per l'udienza di merito. Ma prima di concludere si rende necessaria un'altra precisazione sulle presunte prime sentenze favorevoli di cui al comunicato del Conitp.

Possiamo smentire anche questo portando a testimonianza quanto già ottenuto dall'.Avv. Sirio Solidoro con le sentenze del Tribunale di Cremona, oltre alla cautelare accolta dal Consiglio di Stato per 15 abilitati con Pas patrocinati dall'avv. Marotta di Caserta con ordinanza 25302015, in cui è stato Presidente il giudice Giuseppe Severini, coadiuvato dai consiglieri Giluio Castriota Scanderbeg, Maurizio Veschino, Roberta Vigotti e Gabriella De Michele.