In questi giorni, circa 762 mila docenti della Scuola italiana hanno ricevuto, o stanno per ricevere, l’accredito dei 500 euro del bonus di formazione disciplinato dalla legge 107 del 2015 della riforma Renzi-Giannini.

Il bonus potrà essere consumato entro il 31 agosto 2016 per l’acquisto di libri, corsi di formazione e iscrizione alle università, biglietti d’ingresso a spettacoli cinematografici o teatrali, oltre a poter comprare software e hardware, purché rientrino in un contesto di aggiornamento e di preparazione professionale. Proprio su quest’ultima tipologia di spese ammissibili, molti dubbi si sono concentrati sul poter acquistare uno Smartphone o un tablet.

Bonus docenti, si può acquistare un tablet o un cellulare?

Il quotidiano La Stampa si è interessato alproblema facendo un giro dei portali specializzati sull'argomento e arrivando alla conclusione che i docenti potranno acquistare un tablet, ma non uno smartphone. Sul primo, utilizzato anche nelle aule scolastiche dagli stessi professori per la didattica e per l’aggiornamento del registro elettronico, non dovrebbero esserci dubbi. Anche se, a dirla tutta, in numerose scuole, la “tavoletta” viene già consegnata dai dirigenti scolastici ai docenti. Discorso a parte merita l’acquisto dello smartphone che, all’occorrenza, può fare ciò che fa il tablet ma che, evidentemente, non è indicato tra gli acquisti in grado di generare un “accrescimento culturale”.

In ogni modo, l'ultima parola spetterà aldecreto ministeriale che fornirà risposte dettagliate ai numerosi quesiti ai quali i docenti cercano di dare risposta, anche nella rete.

Bonus formazione scuola, come regolarsi per i biglietti che non hanno data e prezzo?

Numerose segnalazioni stanno arrivando alla nostra redazione di Blasting News sulla corretta rendicontazione dei biglietti di ingresso al cinema o al teatro ed, in generale, per tutte quelle spese per le quali non è prevista l’emissione di fatture o di ricevute nominative (che occorre conservare e presentare in sede di verifica) o che non riportino né la data e nemmeno l’importo.

In teoria, al momento della revisione degli uffici scolatici prima e dei revisori dei conti dopo, queste spese potrebbero essere considerate ammissibili (secondo quanto disposto dal decreto del 23 settembre scorso), ma non valide o, comunque, non correttamente accompagnate da documentazione.

Urge allora che il ministero dell’Istruzione si affretti a chiarire con la promessa nota applicativa ed in maniera analitica (e non sintetica come nel decreto) tutte le voci di spesa e, per ciascuna, come rendicontare senza errori.