Dal momento che sono stato protagonista diretto dell'intervista rilasciata ai quotidiani Tirreno e Nazione, questa volta sarò io stesso a dare notizia dell'accoglimento di un ricorso decretato dal Tribunale di Pistoia in favore di una diplomata magistrale. Oltre agli inviati dei quotidiani, era presente anche l'emittente locale TVL Pistoia che ha intervistato il legale che ha patrocinato il ricorso della precaria che ha ottenuto l'immissione nelle Graduatorie ad Esaurimento. Quella che racconto attraverso queste righe è la testimonianza diretta dell'esito positivo dell'azione legale che sarà destinata a fare giurisprudenza.
Ma presto se ne avrà anche un riscontro scritto sulle testate nazionali sopra menzionate.
Il fatto
Sono state accolte dal Giudice del lavoro, la D.ssa Maria De Renzis, le ragioni della docente che altrimenti avrebbe subito un ulteriore danno derivato dall'impossibilità di partecipare alla fase C del piano straordinario di assunzioni. Si tratta del primo provvedimento favorevole avvenuto in questa cittadina toscana che segue la scia di altri tribunali come quello di Grosseto di qualche giorno fa. A ottenerla è stato l'Avvocato esperto di diritto scolastico Riccardo Sensi, legale della neonata associazione di docenti Azione Scuola. La tattica ostruzionistica del Miur è stata duramente punita dal giudice del lavoro ed ora la precaria potrà partecipare alla fase C.
Le motivazioni
La ricorrente non ha mai proposto giudizio dinanzi al TAR e poi al Consiglio di Stato ma alle loro delibere fa riferimento invocandone l'efficacia in questo ricorso proposto al Giudice del Lavoro di Pistoia D.ssa De Renzis, ritenendo che sia possibile trasferire dall'ordinamento le norme regolamentari per invocarle davanti al giudice ordinario che conviene con la parte attrice.
Infatti, il gdl ritiene che la decisione di dover aderire all'impostazione fornita dalla ricorrente sia integralmente accoglibile e condivisibile poiché la decisione di annullamento giurisdizionale, anche se riguarda solo chi aveva proposto ricorso ai tribunali di cui sopra, nondimeno acquista efficacia erga omnes in tutti i casi nei quali vengono annullati atti a contenuto generale, rivolti ad una pluralità di soggetti e dal contenuto inscindibile (in tal senso si richiama la Cassazione del 24 agosto 2004 n.
16728).
La sentenza
Questo giudice pertanto ritiene che la ricorrente in oggetto, in virtù del diploma magistrale acquisito entro il 2001/2002, abbia pieno diritto, ai sensi della legge 296/2006, all'inserimento nelle ex graduatorie permanenti attualmente denominate ad esaurimento. Va da sé che il giudice ordinario può sempre sindacare in via incidentale la legittimità delle norme regolamentari e di conseguenza disapplicarle perché illegittime. Questo perché altrimenti si determinerebbe irragionevolezza e disparità di trattamento di posizioni omogenee, in particolare laddove sia impedito di presentare la domanda per l'inserimento nelle graduatorie di III fascia a soggetti in possesso del diploma magistrale già conseguito al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti ad esaurimento ( Vedasi tribunali di Tivoli, Como e Padova sulla medesima questione).
In effetti il gdl pensa che il Miur limiti l'ingresso nelle Gae ai diplomati magistrali e per questi motivi ordina l'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, compensando le spese di lite.