Il ministero dell’Istruzione è intervenuto ieri, 30 settembre 2015, con la nota indirizzata ai Direttori generali degli Usr per fornire le necessarie spiegazioni in merito delle supplenze brevi degli insegnanti e del personale ausiliario, tecnico ed amministrativo (Ata).
L’intervento del Miur si è reso necessario dopo le numerose segnalazioni dei presidi delle problematiche riscontrate nella gestione delle supplenze ed, in particolare, in conseguenza dell’applicazione del divieto imposto dalla Legge numero 190 del 2014 (legge di Stabilità 2015) che disciplina all’articolo 1, comma 332 l’assegnazione delle supplenze brevi per la sostituzione del dipendente Ata, mentre al comma 333 dispone in merito alle sostituzioni del personale docente.
Docenti, ecco cosa prevede la legge per le supplenze brevi nella scuola
La nota emanata ieri dal ministero dell’Istruzione (ricevuta da Orizzonte Scuola) altro non fa che richiamare i presidi all’applicazione di quanto già disposto dal comma 333, in attesa delle assunzioni dell’organico di potenziamento della Fase C della Buona scuola che forniranno, ma solo a partire dalla fine di novembre, ulteriori docenti da utilizzare anche per le supplenze.
Pertanto, il Miur ha ribadito che è fatto divieto, in base al comma 333, ai dirigenti scolastici di ricorrere alle supplenze brevi, previste dal comma 78 dell’articolo 1 della legge n. 662/1996, per il 1° giorno di assenza del docente.Già lo stesso comma 78, poi, dispone il ricorso alle supplenze brevi solo per “i tempi strettamente necessari” alla sostituzione dei docenti, procedendo in primis all’assegnazione della supplenza ad insegnanti già in servizio presso la medesima scuola.
Personale Ata, cosa ha disposto la circolare Miur per le supplenze?
Per quanto riguarda, invece, il personale Ata, il comma 332 dispone il divieto della sostituzione per i primi 7 giorni di assenza. Tuttavia, proprio in virtù delle difficoltà ed urgenze amministrative riscontrate in vari istituti, la nota Miur autorizza il preside a derogare al suddetto comma sotto la propria responsabilità e dopo aver proceduto a valutare tutte soluzioni interne, nel caso in cui l’assenza del collaboratore:
- dovesse produrre situazioni di insicurezza e di non incolumità degli studenti;
- non dovesse essere garantita l’assistenza essenziale agli studenti diversamente abili;
- non dovesse essere garantito il normale funzionamento del servizio scolastico.