La sequenza di sentenze favorevoli ai docenti precari iscritti nelle Graduatorie di Istituto si è arricchita di un'altra pronuncia da parte del Tribunale di Pordenone che ha sentenziato il diritto degli abilitati con Tfa e Pas ad essere immessi in Gae. Al termine della scorsa settimana era stato ilTar a vincere la resistenza del Miur condannandolo a provvedere in tal senso per una diplomata magistrale. Il fatto nuovo della sentenza di Pordenone è stato quello di aver riconosciuto in maniera chiara ed inequivocabile identico diritto anche agli abilitati con Tfa e Pas.
A loro è stato arrecato un danno grave ed irreparabile dalla mancata immissione in Gae, utile per partecipare al piano straordinario di assunzioni della Buona Scuola.
Immissione a Pieno titolo
Le sentenze relative alla discussione di un ricorso d'urgenza ex art.700, discusso lo scorso 19 ottobre 2015 dal Tribunale del Lavoro di Pordenone, riportano i numeri 579 e 581 del R.G. In esse i dispositivi sono sostanzialmente identici, in particolare al passaggio del Fumus Boni Iuris, ossia della sussistenza di validi motivi per presentare ricorso. Si dice chiaramente che riguardo all'iscrizione con RISERVA nelle Gae questo non è previsto dalla normativa di rango primario, come dall'articolo 5 bis L.169/08.
Questa disposizione era stata inserita soltanto per consentire a chi frequentava le SISS dell'anno accademico 2007/2008 di essere inseriti quali ultimi di questi corsi ( il IX Ciclo) nelle Gae. Ma nessun docente ha potuto frequentare il corso IX perché furono abolite le scuole di specializzazione. Ergo, gli stessi frequentarono i TFA e come abilitati di questo tipo furono inseriti nelle predette graduatorie.
Tfa e Pas equiparati alle SISS
Il Giudice ha ritenuto illegittimo il D.M. 58/13 col quale non consentiva l'immissione nelle Gae agli abilitati con Tfa e Pas per due ragioni principali. La prima di esse è costituita dal fatto che esistono diverse norme di rango primario che hanno consentito l'ingresso nelle Gae. Al riguardo si citano alcuni articoli delle leggi n.
124/99, 396/2000 e 143/04. La seconda riguarda la riapertura delle Gae in due casi distinti che hanno visto coinvolti gli abilitati COBASLID, gli educatori musicali e i laureati in Scienza della Formazione Primaria. In definitiva Tfa e Pas posseggono identico valore concorsuale rispetto alle SISS. Si tratta di discriminazioni inaccettabili ed anche di una infondata violazione dell'art.3 della Costituzione per il quale il giudice ordina al Miur di inserire i suddetti abilitati in Gae consentendo loro di partecipare al piano di assunzioni. Ovviamente anche i laureati i Scienza della Formazione Primaria sono discriminati e possono proporre ricorso.