Con la recente nota dello scorso 11 dicembre (la numero 2805), il ministero dell’Istruzione ha chiarito che per istituire l’organico dell’autonomia i presidi dovranno comprendere anche gli insegnanti che andranno a fare le supplenze brevi. Di fatto, dunque, sparisce la distinzione tra organico di diritto e quello di fatto, per far posto, appunto, all’organico dell’autonomia composto sia dagli insegnanti che svolgeranno le attività ordinarie, ovvero i docenti che occuperanno le cattedre comuni e del sostegno, che da quelli impiegati nel potenziamento e nelle supplenze di breve durata.

Scuola, organico dell’autonomia: cattedre e potenziamento

Secondo quanto previsto dalla nota del ministero, pertanto, i presidi dovranno garantire di occupare non solo le cattedre necessarie alle materie curriculari ma anche il potenziamento dell’offerta formativa con ulteriori insegnanti. I docenti che effettueranno le supplenze brevi dovranno essere, comunque, interni. E, in situazioni di necessità, il dirigente scolastico dovrà spostare, in percentuale, i docenti dalle ore di potenziamento all’insegnamento.

Organico dell’autonomia: come i presidi dovranno calcolare le ore di supplenza nella scuola

Il calcolo di quante ore dovranno essere coperte dalle supplenze, secondo quanto disposto dal ministero dell’Istruzione, dovrà essere effettuato in percentuale alla serie storica delle ore di svolgimento delle supplenze della Scuola in questione nell’arco degli anni di attività.

Ciò significa che occorrerà fare la divisione tra il monte ore di supplenza nella scuola degli anni interessati e, per l’appunto, il numero di anni di riferimento.

Il che equivale a dire che il totale delle ore di attività dell’organico di potenziamento dovrà essere la somma delle ore dedicate alle attività vere e proprie di potenziamento e il monte ore delle supplenze brevi del quale la scuola ha bisogno.

Miur: nella scuola esisterà solo l’organico dell’autonomia

Questo meccanismo consentirà, nelle intenzioni del ministero dell’Istruzione, di superare il vecchio concetto di organico di diritto e di fatto, distinzione fondamentale nella gestione degli insegnanti nelle scuole negli anni passati. Pertanto, il numero di insegnanti necessario a ciascuna scuola sarà lo stesso sia nello stadio delle previsioni (organico di diritto) che all’inizio del nuovo anno scolastico.