La Corte europea dei diritti umani ha stabilito che non viene violato il diritto alla privacy quando si controllano le mail degli account aziendali dei propri dipendenti. Il recente caso si riferisce al ricorso che ha presentato alla Corte di Strasburgo un cittadino romeno, secondo il quale si sarebbe dovuto dichiarare infondato il suo licenziamento. Le tesi del dipendente si basavano sulla violazione del suo diritto alla privacy da parte dell’azienda per la quale lavorava che aveva scoperto il suo utilizzo privato della mail aziendale.
Il posto il lavoro a rischio per chi usa la mail aziendale
La sentenza della Corte europea dei diritti umani ha stabilito che una società o azienda privata non viola il diritto alla privacy di un suo dipendente se ne controlla le mail degli account aziendali. Secondo quanto stabilito dalla sentenza l’eventuale licenziamento del dipendente è pienamente giustificato se quest’ultimo utilizza la casella di posta elettronica della società per suoi fini privati.Il caso recente in particolare, riguarda la presentazione di un ricorso da parte di un cittadino romeno alla Corte di Strasburgo. Secondo il dipendente i tribunali avrebbero dovuto ritenere non valide le ragioni del suo licenziamento, in quanto, l’azienda per la quale lavorava, avrebbe evidentemente violato il suo diritto alla privacy.
Il licenziamento dell’uomo infatti si è basato sulla scoperta, da parte del datore di lavoro, dell’utilizzo improprio della messaggeria aziendale Yahoo che veniva utilizzata dal dipendente per messaggiare con la sua fidanzata ed altri componenti della sua famiglia, andando così a violare il regolamento aziendale.
I datori di lavoro autorizzati a controllare l'uso della mail aziendale
Secondo i giudici di Strasburgo non è da ritenersi irragionevole che il datore di lavoro possa controllare i propri dipendenti e verificare che portino a termine le proprie mansioni durante l’orario di lavoro.È stato osservato inoltre che, il controllo alla messaggeria aziendale da parte del dirigente aziendale, è stato effettuato nella convinzione che contenesse solo comunicazioni di tipo professionale di ambito lavorativo e che, il contenuto delle comunicazioni trovate di ambiti privati, non sono stati presi in esame dai tribunali per legittimare il relativo licenziamento del dipendente.