Mancano pochi giorni all’entrata in vigore del codice deontologico dei commercialisti. Il nuovo Codice è stato caratterizzato da un restyling necessario per adeguare le norme di comportamento all’evoluzione dei tempi e ai mutamenti della professione, di cui abbiamo parlato anche in un precedente articolo. Alcune norme del Codice deontologico riguardano anche ai rapporti fra tirocinanti e colleghi anziani e quelle sulla decorrenza immediata del rimborso spese da corrispondere al tirocinante. Le maggiori novità restano però quelle in materia di pubblicità che fanno riferimento all’utilizzo del titolo accademico di professore.

Le disposizioni in tema di pubblicità da un lato tendono a preservare l’aspetto etico calibrato al rispetto dei canoni di “dignità e decoro” minimi, dall’altro agevolano quella libertà economica e “d’impresa”, in virtù della quale ogni professionista dovrebbe essere libero di dare la massima diffusione pubblicitaria ai propri servizi professionali.

In questo senso infatti è ammessa una pubblicità informativa con qualsiasi mezzo, avente ad oggetto ogni aspetto dell’attività professionale. Sono ovviamente previsti dei limiti specifici a tale libertà. Viene previsto anche un “Codice delle Sanzioni” predisposto dal CNDCEC idoneo a pervenire ad una applicazione del Codice deontologico uniforme a livello nazionale.

Punti essenziali della disciplina in tema di pubblicità informativa

Il Codice deontologico, in tema di pubblicità informativa prevede che:

  • le informazioni fornite devono essere veritiere, trasparenti e corrette e non devono essere equivoche o comparative. Riguardo le informazioni comparative bisogna distinguere quelle informazioni che degradano in denigrazione al collega, che sono vietate e sanzionabili, da quelle informazioni lecite posta a tutela della clientela proprio perché mirano e rendere conoscibili alcuni elementi dell’attività professionale svolta, colmando l’asimmetria informativa
  • il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi per la sua diffusione non devono mai travalicare il buon gusto e limmagine della professione
  • una novità introdotta dal Codice è la nuova disciplina dell’utilizzo dei titoli accademici. In particolare il titolo di professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore di ruolo, ordinario, associato, straordinario
  • i nominativi di precedenti componenti dello studio possono essere indicati solo con il consenso degli interessati
  • è ammessa la partecipazione del professionista ad istituzioni o associazioni senza scopo di lucro, solo se fini istituzionali di questi attengano all’oggetto della professione;
  • nel sito internet aperto dal commercialista è vietato l’inserimento di riferimenti commerciali o pubblicitari non legati all’attività professionale;

Cosa viene previsto sulla disciplina della concorrenza?

La disciplina della concorrenza prende ad esempio quella prevista già nel diritto comunitario, il quale assimila l’esercizio delle professioni intellettuali all’attività di “impresa”.

La 1^ novità prevista dal codice sul tema è il divieto di intermediazione, solo però qualora pregiudichi l’indipendenza e l’obiettività del professionista. Per quanto riguarda l’esercizio abusivo dell’attività professionale invece viene previsto un divieto assoluto cosi' come era menzionato anche dal Codice del 2008. Tale divieto però qui viene rafforzato perché tutti gli iscritti all’Albo dei commercialisti che vengono a conoscenza di casi di esercizio professionale abusivo sono tenuti a comunicarlo tempestivamente al proprio Consiglio dell’Ordine. A carico di quest’ultimo resta invece l’obbligo di informare il Consiglio di Disciplina competente per territorio