La recente sentenza della Cassazione del 3 febbraio 2016, relativa alle responsabilità dirette dei docenti in tema di sicurezza degli edifici scolastici, ha generato non pochi allarmi nel corpo docente che,sulla scia della recente circolare sulle "gite scolastiche", stanno manifestando sui social network le loro preoccupazioni e malumori, interpretando la sentenza come un ulteriore ed ineludibile aggravio di responsabilità "indebite" in quanto non coerenti con il proprio profilo professionale che non prevede il possesso delle competenze tecniche necessarie per vigilare sulla sicurezza complessiva degli edifici scolastici.

In realtà, tali preoccupazioni, vanno ridimensionate in quanto la sentenza riguarda in modo specifico solo quei docenti che ricoprono i ruoli di responsabili per la sicurezza. Infatti, se da un lato è vero che tutti i docenti sono responsabili diretti del rispetto delle più comuni norme di sicurezza ed igiene scolastica (si pensi alle condizioni da garantire per il servizio mensa o di vivibilità nell'aula) e, in qualità di pubblici dipendenti, sono tenuti a segnalare per iscritto o a denunciare le difformità riscontrate ai/dai propri superiori, è altrettanto vero che la sentenza riguarda esclusivamente i docenti che assumono i diversi incarichi relativi alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e le loro reali responsabilità.

Da questa prospettiva, la sentenza del 3 febbraio risulta davvero innovativa perché, finora, si riteneva che bastasse la segnalazione dei rischi presenti a Scuola per escludere qualsiasi altra responsabilità in caso di incidenti più o meno gravi. La Suprema Corte, invece, ha stabilito che: "le scuole che non offrono un adeguato livello di sicurezza per l'incolumità degli allievi e del personale devono essere chiuse".

Sono gli insegnanti responsabili della sicurezza a doverne ordinare la chiusura, in quanto: "non possono rimanere inerti di fronte a criticità foriere di pericoli"; devono mettere in atto tutte le azioni preventive verificando lo stato della struttura con ispezioni di tutti i locali "compresi solai e locali tecnici".

La vicenda oggetto della sentenza si riferisce a quanto accaduto il 22 novembre 2008 quando, in un'aula del Liceo Darwin di Rivoli (TO), il crollo di un controsoffitto provocò la morte di uno studente di 17 anni, il ferimento di altre 16 persone e le condanne, tra i due ed i quattro anni, a tredirigenti della Provincia e ai tredocenti responsabili della sicurezza dell'istituto.

Ma mentre per i funzionari della Provincia, la conferma della condanna poteva ritenersi scontata, non avendo disposto gli interventi di manutenzione straordinaria necessari, per gli insegnanti, la sentenza, delinea nuovi e più gravosi scenari di responsabilità.

Viene così stabilito il principio che la scuola non potrà più limitarsi a segnalare situazioni di pericolo, ma dovrà intervenire fermando le attività didattiche. La mera segnalazione, affermano i giudici, "non comporta che la scuola resti esente da responsabilità, anche nel caso in cui abbia richiesto all'ente locale interventi strutturali e di manutenzione, poi non attuati".

Nel caso del Liceo "Darwin", i docenti incaricati non avevano ispezionato il vano tecnico di circa mille metri quadrati e del peso di 8 tonnellate, che era una "bomba a orologeria" sulla testa degli studenti.

Dunque, se un edificio scolastico presenta forti criticitàspetta agli insegnanti verificarle e farlo chiudere. In nessun caso, chi riveste il ruolo di responsabile della sicurezza "può addurre la propria ignoranza per escludere la responsabilità dell'evento dannoso".