Può capitare che il lavoratore in costanza del rapporto di lavoro dipendente svolga contemporaneamente un’attività di lavoro autonomo. In tali casi egli percepisce un doppio reddito almeno fino a quando uno dei duerapporti di lavoro non si interrompe magari perché il dipendente viene licenziato. Ebbene, al verificarsi di tale ipotesi, la 2ªattività svolta dal lavoratore non può incidere sul 'quantum' del risarcimento del danno accordato allo stesso nell’ambito delle controversie in materia di licenziamento intimato in modo illegittimo.

La nuova formulazione dell’articolo 18 della300/70, precisa infatti che l’unica ipotesi in cui si deve detrarre l’indennità risarcitoria dovuta al lavoratore licenziato ingiustamente è quella in cui il reddito si riferisce a prestazioni professionali acquisite ex novo dopo il licenziamento.

A ribadire tale principio è stata una recente sentenza della Cassazione, la 7685/16 che in breve ha accolto la censura del lavoratore di un’impresa di vigilanza.

Licenziamento illegittimo e risarcimento del danno

Il caso da cui trae origine la sentenza della Cassazione riguarda un lavoratore che era stato licenziato per giusta causa perché, durante il periodo di malattia, aveva arbitrato una partita di calcio. Il lavoratore decide di ricorrere in Tribunale dove il licenziamento viene dichiarato illegittimo e, oltre alla reintegrazione in servizio, gli viene accordato un indennizzo risarcitorio commisurato alle mensilità dell’intero periodo intercorso tra la data del recesso e quella della sentenza di reintegra.

Dopo il ricorso del datore di lavoro in Corte d’appello, i giudici hanno parzialmente riformato la sentenza, riducendo la quantificazione del danno nei confronti del lavoratore in virtù dei compensi percepiti per effetto di una collaborazione già attiva prima del recesso datoriale.

La Cassazione però ha ribaltatotale sentenza, accogliendo le doglianzedel dipendente.

Gli Ermellini hanno ribadito che dalla misura del risarcimento del danno e della conseguente pronuncia di reintegra nel posto di lavoro, non può essere detratto lo stipendio percepito dal lavoratore in forza di un’attività prestata prima dell'intimazione del recesso datoriale e quindi del provvedimento espulsivo. Secondo la Suprema Corte vanno quindi esclusi dall’indennità risarcitoria i compensi che il lavoratore abbia continuato a percepire dopo il licenziamento.

Le motivazione della Cassazione: "Compensatio lucri cum damno"

I giudici di legittimità sono giuntiall'applicazione della 'compensatio lucri cum damno'. Si tratta di un principio che si applicasolo nel caso in cui il guadagno del creditore sia direttamente collegato al fatto illecito che ha prodotto il danno. Viceversa tale compensazione non si applica se il vantaggio economico ricevuto dal creditore trae origine da un titolo diverso. Applicando tale principio al caso di specie, gli Ermellini hanno concluso che i compensi percepiti dal lavoratore nelle more tra l’intimazione del licenziamento e la sentenza di reintegra sul posto di lavoro non devono essere portati in compensazione se non derivino dalla perdita del posto di lavoro, ma si riferiscono ad una precedente attività.

I giudici di Cavour hanno quindi rinviato la sentenza ai colleghi di merito che devono provvedere ad una nuova determinazione del risarcimento del danno in conformità ai principi sopra esposti. Per altre info di diritto potete premere il tasto Segui accanto al mio nome.