IL D.Lgs. 81/2015 ha esteso il diritto del lavoratore pubblico e privato, affetto da patologie oncologiche e non solo di trasformare il contratto di lavoro da full time a part-time. Occorre però un accertamento della ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti delle terapie salvavita. Il D.Lgs. 81/2015 riconosce, inoltre, la priorità di trasformare il contratto da tempo pieno a tempo parziale anche se il lavoratore assiste una persona convivente con permanente e totale inabilità lavorativa definita grave (in base alla Legge n. 104/92) e che abbia, quindi, una necessità di assistenza continua.
Anche per i genitori con figlio con meno di 14 anni o portatore di handicap, ai sensi dell'art. 3 della legge 104/92 è riconosciuta tale priorità oltre che al genitore, coniuge, figli, della persona affetta da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti.
La patologie croniche ingravescenti devono essere medicalmente accertate, attraverso una commissione ad hoc istituita presso l’USL territorialmente competente. Stesso discorso vale se il lavoratore deve sottoporsi a terapie ambulatoriali di natura specialistica che determinano incapacità lavorativa. Occorre infatti inviare la certificazione prima dell’inizio della terapia, fornendo l’indicazione dei giorni previsti per la sua esecuzione.
A tale certificazione faranno seguito, periodiche dichiarazioni. In ogni caso la richiesta del lavoratore non può essere negata e entrambe le parti possono stabilire una nuova collocazione temporale dell’orario di lavoro, che può essere di tipo orizzontale, verticale o in ultimo misto.
Agevolazioni dal mondo della scuola: nuovo calcolo per l’Isee
Il Governo, dal canto suo ha introdotto delle misure che incidono anche sul calcolo per l’Isee dei nuclei con disabili, attraverso il decreto legge n. 62/2016, il cosiddetto Decreto Scuola convertito in legge il 25 maggio dalla Camera. Nello specifico è introdotta una nuova modalità di calcolo per i nuclei familiari con componenti con disabilità, e ciò nell’ottica dell’accesso a prestazioni scolastiche agevolate.
Occorre precisare che il Governo deve però ancora provvedere al recepimento delle recenti sentenze del Consiglio di Stato, di cui abbiamo già parlato, con delle modifiche al regolamento ISEE più organiche. Per ora tutti i trattamenti della PA già esenti dalla tassazione ai fini Irpef, percepiti da soggetti con disabilità saranno esclusi dal reddito disponibile ai fini Isee. Il Governo con riferimento alle spese e alle franchigie è stata prevista una maggiorazione di 0,5 punti nella scala di equivalenza, che serve da divisore per il calcolo l’Isee. Le franchigie finora, differenziate per maggiorenni e minorenni, erano
- 4 mila euro, per le persone in possesso di disabilità media;
- 5.500 euro, per persone di cui Legge 104 con disabilità grave;
- 7 mila euro, per persone non autosufficienti.
Tale ultima disposizione non è stata vista positivamente però dalla associazioni di categoria.
Queste ultime, a gran voce, hanno subito precisato che tale strumento non è né selettivo, né equo: proprio perché mette sullo stesso piano persone con gravità diversa come minori, anziani. Inoltre, tale sistema della maggiorazione della scala di equivalenza rappresenta un premio solo per chi ha più redditi, a scapito di chi è più povero.
Inoltre il Dl legge n 62/16 prevede per chi percepisce trattamenti assistenziali per motivi diversi dalla condizione di disabilità, una specifica modalità di calcolo Isee da parte degli enti erogatori, che devono procedere all'accertamento dei requisiti soggettivi ed economici per il mantenimento dei benefici (esempio per prestazioni per il diritto allo studio in università). Per altre info sul tema potete premere il tasto segui.