La grande novità tra gli ammortizzatori sociali per i disoccupati è certamente la Naspi, ma parallelamente ad essa, il Governo ha introdotto un sussidio per i lavoratori con contratti di collaborazione. Parliamo di quei contratti particolari che, per esempio, possono riguardare i dipendenti dei call center. Questi soggetti, prima non tutelati dagli ammortizzatori sociali di disoccupazione, adesso hanno il loro personale sussidio. Si chiama Dis-Coll ed è proprio l’alter ego della Naspi per i collaboratori.

Circolare INPS del 5 giugno

Con una recente circolare, l’Istituto di Previdenza Sociale ha di fatto chiarito alcuni aspetti della Dis-Coll e spiegato la procedura di richiesta.

Il sussidio può essere richiesto subito dopo la perdita di occupazione ed entro il termine di 68 giorni da quella data. Introdotto in via sperimentale lo scorso anno, il sussidio ha avuto la conferma anche quest’anno. Bisogna sapere che il sussidio è aperto a tutti i contratti di collaborazione, da quest’anno anche per i lavoratori delle Pubbliche Amministrazioni. Requisito fondamentale è avere versamenti contributivi nella gestione separata Inps e non avere Partita Iva. Il sussidio eroga un importo pari al 75% del reddito medio avuto nel periodo di osservazione, cioè in quello di lavoro vero e proprio utile ai fini della previdenza. L’importo massimo percepibile è di 1.300 euro al mese e la base di calcolo è fissata 1.195 euro.

In pratica se il 75% della media dei redditi derivanti dal contratto di collaborazione non supera 1.195 euro, il risultato ottenuto sarà il sussidio mensile che si prenderà. In caso venga superata quella soglia, alla stessa va aggiunto il 25% della differenza tra il reddito medio mensile e proprio 1.195 euro.

Durata: stesso problema della Naspi

Il sussidio è erogato per la metà delle settimane lavorate a partire dal 1° gennaio 2015. La sua durata però non può essere superiore a 6 mesi. Inoltre, aver percepito altre indennità di disoccupazione o la stessa Dis-Coll durante il periodo di osservazione, penalizza la durata del nuovo sussidio.

Prendiamo ad esempio un lavoratore che lo scorso anno (2015), a settembre ha fatto domanda ed ha percepito la Dis-Coll di 6 mesi a copertura del precedente contratto cessato proprio a settembre. Questo lavoratore potrà far valere solo i periodi di lavoro 2016 per calcolare la durata del proprio sussidio. In parole povere, ammettendo che il soggetto abbia trovato occupazione a febbraio, subito dopo la scadenza del precedente sussidio, qualora perdesse nuovamente il lavoro oggi, cioè a giugno, potrebbe percepire solo 2 mesi di Dis-Coll, cioè la metà dei 4 mesi effettivamente lavorati (febbraio-giugno). Questo perché vengono scomputati dai periodi utili alla durata del sussidio, i periodi già coperti da altri sussidi.

La circolare INPS chiarisce anche il caso di coloro che hanno perduto il lavoro ad inizio 2016 e prima del 5 maggio 2016, cioè da quando è possibile presentare le istanze per questo secondo anno di attività della disoccupazione per i collaboratori. Per coloro che hanno perduto il posto di lavoro in questo lasso di tempo, sarà possibile inoltrare la domanda senza perdere neanche un giorno di sussidio nonostante la domanda non sia pervenuta all’INPS nei fatidici 68 giorni. Infatti la data ultima per presentare le istanze, per questi casi particolari è fissata il 12 luglio, cioè entro 68 giorni dallo start della procedura operativa dell’INPS per il 2016.