Già da tempo si parlava di Formazione obbligatoria dei docenti, adesso ad imporlo è l’art. 1, comma 123 della Legge 107/15denominata ‘Buona Scuola’. Le maggiori novità contenute nel dispositivo normativo regolamentano tutto il sistema della formazione continua ed obbligatoria per il personale docente che opera nella scuola pubblica. Vediamo di che si tratta.
Le Unità Formative: 25 ore di formazione, di cui 8 in presenza
Viene introdotto, per la prima volta, il concetto di unità formativa (UF), unità di misura legata all’attività di formazione che il docente dovrà svolgere nell’arco temporale di un triennio.
Ogni singola unità consisterà in 25 ore di impegno formativo. Questa modalità è simile ai cosiddetti crediti formativi universitari, nonché ai CFP, necessari per confermare la propria esperienza e la propria competenza nell’ambito delle libere professioni (Architetti, Ingegneri, Avvocati, Commercialisti ecc.).
Si ricorda, altresì, che perciascunaunità formativa da svolgere, formata da 25 ore cadauna, si dovranno prevedere almeno 8 ore di attività in presenza. Complessivamente, quindi, ogni docente avrà l’obbligo di svolgere, nell’arco dei tre anni, almeno cinque unità formative, pari, appunto, a complessive125 ore di formazione, di cui obbligatoriamente 40 ore in presenza (5 frazioni di UF di 8 ore ciascuna).
Unità Formative: tipologie di attività che si potranno svolgere
Le anzidette unità formative potranno essere svolte attraverso un ampio ventaglio di attività che andranno da attività meramente formative, sia a distanza che in presenza, didattica sperimentale abbinata ad attività di ricerca, lavoro di approfondimento in rete, approfondimento personale e collegiale, documentazione in generale, e, infine, una serie di attività strettamente legate alla progettazione didattica e normativa.
In sintesi, queste saranno le attività che rientreranno all’interno delle 125 ore spendibili da parte di ogni docente, per i prossimi tre anni.
Si tratta di un investimento anche in termini economici, finalizzato, in ultima analisi, all’arricchimento delle proprie competenze in ordine alla delicata professione di insegnante.
Le UFC: unità formative certificate
Altra novità introdotta dal comma 123 della Legge 107/15 sarà rappresentata dalle cosiddette unità formative certificate (UFC), spendibili, tra l’altro per il riconoscimento e la valutazione nel caso di attribuzione del ‘Bonus’ di merito per i docenti. Tali UFC saranno strettamente legate agli “itinerari formativi di notevole consistenza” e faranno parte di questa importante categoria le seguenti attività: la formazione sulle lingue (CLIL), il coinvolgimento in progetti di rete, particolari responsabilità in progetti di formazione, compiti e ruoli di tutoraggio per i docenti neoassunti, attività di formazione per gli animatori digitali e per il team dell’innovazione, l’attività per i coordinatori per l’inclusione e, per finire, anche l’attività di formazione per i ruoli chiave in relazione all’alternanza scuola-lavoro.
Altre importanti novità in vista per i docenti
Ogni singolo docente dovrà, altresì, rendere pubblico, obbligatoriamente, il proprio 'bilancio delle competenze', aggiornando e verificando le stesse con costanza periodica. A tale scopo sarà istituito il 'portfolio del docente', in cui verrà registrato periodicamente l’iter professionale del docente, indispensabile per la scelta delle singole istituzioni sui requisiti posseduti dal docente e funzionali alle stesse in caso di assunzioni dirette per competenze (chiamata diretta).
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