Pubblicata in data 01/092016 la nota 24306 in materia di istruzione annuali persupplenze del personale docente, educativo e ata per l'a.s.2016/2017. Chiarimenti sulla possibilità di abbandonare un incarico al 30/06 per uno al 31/08 o rinunciare ad uno spezzone per una cattedra completa con una delle due scadenze prima indicate. Il Ministero nella circolare diffusa chiarisce anche i casi di priorità di convocazione e assegnazione della sede. Secondo il ministro Giannini, ci saranno 'Tempi certi per i pagamenti delle supplenze', grazie anche alle nuove regole.

Intanto le segreterie hanno iniziato a inoltrare le prime mail per i posti fino all'avente diritto, anche se le immissioni in ruolo non sono ancora state espletate.

Tipologia supplenze 2016/17 di organico di fatto

Gli incarichi di supplenza per l'a.s. 2016/2017 interessano la copertura dell'organico di fatto. I posti dell'organico dell’autonomia sono infatti destinati alle immissioni in ruolo, comprendendo diritto e posti sul potenziamento. Ciò significa che le proposte di supplenza per quest'anno saranno:

  • spezzoni residuati in organico di diritto;
  • ore lasciate libere da part-time;
  • posti liberi per assenze annuali;
  • posti senza aspiranti;
  • posti in deroga su sostegno.

Di seguito alcune delle indicazioni del Ministero sui punti chiave delle modalità di assegnazione degli incarichi - al momento con contratto fino all'avente diritto - e sulle priorità, che anche l'anno scorso hanno creato numerose difficoltà durante le convocazioni e la scelta della sede, sia su cattedra intera che su spezzone.

Resta la possibilità di completare il proprio orario, ma con servizio su non più di tre sedi.

Nota Miur supplenze 2016/2017

I casi: al momento della convocazione non ci sono cattedre complete e sopraggiunga successivamente una proposta per la stessa, il docente può lasciare uno spezzone per prendere un posto intero fino al 30/06 e/o al 31/08, indipendentemente dalla scadenza del primo incarico con spezzone fosse.

Cosa cambia? Prima era possibile lasciare un incarico solo se più favorevole, più lungo (lasciare un incarico al 30/06 per uno al 31/08). Resta comunque la possibilità di completare la cattedra.

Nella circolare Miur del 01/09 mette in evidenza che la priorità nella scelta della sede per i docenti che usufruiscono della Legge 104 art.

21 e art. 33 si attiva esclusivamente all'interno dei posti spettanti per durata e numero di ore. Ciò significa che il docente che risulti in posizione utile per una cattedra al 30/06 non ha diritto a scegliere sulla base della priorità posti al 31/08. Nella nota in materia di supplenze 2016/2017 si chiarisce che lapriorità per assistenza a familiare opera per le scuole del comune di residenza del familiare da assistere o per le sedi di un comune viciniore all'interno della stessa provincia, ma solo nel caso in cui non vi siano cattedre disponibili.

Riserve Legge 68/99: il 50% è calcolato su cattedre intere nei limiti della capienza del contingente provinciale delle riserve. Nella circolare del Ministero si chiarisce anche che la scadenza del contratto può essere sia 30/06 che 31 agosto.

Restano ancora non chiare le istruzione in materia di sostituzione degli insegnanti su posti di potenziamento e curricolari e sull'utilizzazione persupplenze fino 10 giorni. Al momento le segreterie stanno procedendo alle convocazioni con contratti fino all'avente diritto che una volta accettati, si ricorda, non possono essere lasciati per una proposta o sede più interessante per l'aspirante, ma solo nel caso in cui giunga incarico, e successiva supplenza spettante in relazione allo scorrimento dei candidati, al 30 giugno o al 31 agosto, in considerazione anche che 'fino all'avente diritto' non ha una scadenza. Se desiderate continuare a seguirci, cliccate su 'Segui' in alto alla vostra sinistra, e/o votate la news cliccando su una delle 5 stelle in alto a destra.