Le novità sulle attribuzioni delle ore eccedenti ai docenti delle scuole ed ai relativi pagamenti sono state elencate nella circolare numero 106481 dell'Ufficio scolastico della Regione Campaniail 9 settembre 2016. La nota riprende il decreto emanato dalla Ragioneria Generale dello Stato lo scorso 6 aprile e contiene indicazioni operative alle quali dovranno rifarsi tutte le altre sedi regionali della Ragioneria, sia per quanto riguarda la forma che dovranno avere i contratti che attribuiscono le ore eccedenti rispetto all'orario classico settimanale dei docenti, ovvero le diciotto ore, sia per i tempi necessari al relativo pagamento.

Ore eccedenti scuola: le novitàsui contratti di conferimento

La regolarità dei contratti relativi alle attribuzioni delle ore in eccedenza, stipulati tra i presidi delle scuole e gli insegnanti, è assicurata dal momento in cui inizia la decorrenza degli stessi. Infatti, affinché i contratti possano essere ritenuti validi per il visto e per la registrazione, è necessario che la decorrenza abbia una data non anteriore al cominciare delle attività didattiche. In altre parole, la decorrenza non dovrà coincidere con l'inizio dell'anno scolastico, ma con l'effettivosvolgimento del servizio da parte del docente. Le ore di eccedenza dovranno,poi, essere remunerate a vantaggio esclusivo dell'insegnante che sostituisce quello assente proprio nel momento in cui si verifica l'assenza di quest'ultimo.

Docenti, ore eccedenti a scuola: come dovranno essere pagate?

Per quanto riguarda le modalità di pagamento, secondo quanto prescrive la Ragioneria Generale,le ore eccedenti potranno essere considerate da retribuire fino alla fine dell'anno scolastico o dell'attività didattica a seconda dei casi. Nel dettaglio:

  • le ore oltrele diciotto relative all'organizzazione didattica di determinate materie quali chimica, storia dell'arte, geografia insegnata ai licei, disegno, scienze naturali dovranno essere pagate per l'intero anno scolastico;
  • le ore eccedenti relative alle classi collaterali e quelle non usate per la istituzione di cattedre orarie e che vengono restituite agli istituti dovrannoessere pagate prettamente dall'inizio delle prestazioni fino alla fine dell'attività didattica, ovvero fino al 30 giugno.