Con l'apertura del nuovo anno scolastico molti docenti delle scuole secondarie potrebbero vedersi assegnate dall'ufficio scolastico cattedre per un numero totali di ore eccedenti le diciotto settimanali. Al docente poi resta la scelta se accettare o meno ma, in quest'ultimo caso, può rifiutare di lavorare per le ore che eccedono le diciotto settimanali? Il quesito è stato posto da un insegnante delle scuole superiorialquotidiano Italia Oggi: oltre alla risposta dell'esperto, sull'argomento occorre consultare la recentenota della direzione scolastica del Piemonte relativa ai compensi per le ore lavorate in eccedenza per i mesi di luglio ed agosto 2017.

Scuola, ore eccedenti: il docente può rifiutarsi?

Secondo quanto prevede l'articolo 28 del contratto nazionale di lavoro, l'orario di serviziodegli insegnanti delle scuole superiori è di diciotto ore settimanali. L'ufficio scolastico, dunque, non può obbligare l'insegnante a svolgere un numero di ore superiori a quelle stabilite per contratto. Dello stesso avviso fu il Tribunale di Cagliari che, nella sentenza numero 1424 del 30 giugno 2004, stabilì che in caso contrario il docente ha facoltà di presentare reclamo scritto, oltre a tutelarsi con ulteriori azioni nel caso in cui tale questa situazione dovesse perdurare.

Ore eccedenti le 18 delle scuole secondarie: niente compensi a luglio e agosto 2017

Da ultimo è intervenuto l'Ufficio scolastico del Piemonte con la circolare numero 240 del 24 agosto 2016 per decretare che le ore eccedenti le diciotto settimanali svolte dai docenti delle scuole secondarie non verranno retribuite nei mesi di luglio e di agosto 2017.

La circolare riprende la nota emanata dal dicastero dell'Economia numero 32509 del 6 aprile 2016. Destinataridel provvedimento sono, pertanto, gli insegnanti di ruolo che accettino di prestare servizio sugli spezzoni fino a sei ore settimanali. Tale disciplina, secondo quanto disposto dal comma 4, dell'articolo 22, della legge numero 448 del 2001, riguarda la precedenza accorda ai docenti di ruolo rispetto ai supplenti.

L'Erario, grazie a questa norma, trae risparmi nella gestione degli spezzoni in quanto accorda la precedenza ai docenti che già prestino servizio nella Scuola dove servano più ore di lezione rispetto alle supplenze. Con la circolare del 6 agosto 2016, dunque, i docenti di ruolo non riceveranno compensi per leore eccedenti nei mesi estivi, facendo eccezione per le sole cattedre che sono costituite per un numero superiore rispetto alle diciotto.