Tra ritocchi alla riforma delle Pensioni di Renzi nella legge di Bilancio 2017 relativi alla pensione anticipata non va inclusa l'uscita anticipata a 64 anni e sette mesi, già in vigore, con le eccezioni fissate nelle ultime settimane dalla circolare dell'Inps su interpretazione estensiva del ministero del Lavoro. Infatti, con la circolare numero 196/2016, l'Inps ha chiarito ed allargato i margini di requisiti necessari per l'uscita a 64 anni (con aggiornamento di sette mesi in più per le maggiori aspettative di vita), dando seguito all'eccezione già prevista dalla riforma Fornero di fine 2011.
Pensione anticipata e di vecchiaia a 64 e 60 anni: ecco i requisiti necessari
La norma in oggetto sulla pensione anticipata a 64 anni e 7 mesi deriva dal comma 15-bis dell'articolo 24 della riforma Fornero (legge 201 del 2011): era permessa l'uscita a 64 anni ai contribuenti che maggiormente avevano pagato gli effetti della stessa riforma, ovvero i lavoratori del settore privato che, nel 2012, avrebbero dovuto andare in pensione anticipata con la quota 96 ottenuta addizionando gli anni dell'età e quelli dei contributi. Ulteriore eccezione riguardava la pensione di vecchiaia delle donne per le quali erano previsti due requisiti essenziali: l'età minima di sessant'anni e l'appartenenza al settore privato come dipendenti.
La restrizione dell'appartenza al settore privato, per l'una e per l'altra pensione, era richiesta alla data del 28 dicembre 2011, ovvero alla decorrenza della stessa riforma Fornero. Erano esclusi, pertanto, i disoccupati, gli altri contribuenti che avevano comunque dismesso la propria attività e gli statali.
Pensioni anticipate a 64 anni e 7 mesi: ecco chi può fare domanda
Con la recente nota dell'Inps, la pensione anticipata e di vecchiaia con i requisiti sopra descritti, è stata allargata anche alle tre categorie di lavoratori esclusi in precedenza. E ciò deriva dall'interpretazione in senso estensivo da parte del ministero del Lavoro di cui alla circolare numero 13672 del 26 ottobre scorso.
Pertanto, i contribuenti che siano nati nel 1952 e che rientrino nei requisiti richiesti, potranno optare per le due formule di uscita pensionistica. Tale correzione, infatti, varrà sia per chi presenterà domanda fino al termine del 2016, ma anche per i lavoratori che in passato si erano visti respingere la domanda di pensione. Non saranno dovuti, però, gli arretrati.