La circolare n. 196 diffusa dall"INPS ha chiarito che la deroga prevista dalla riforma previdenziale del 2011 per coloro che sono nati nel 1952 è estesa ed applicabile anche a chi non era dipendente del settore privato al 28 dicembre 2011.
La circolare evidenzia come l'inasprimento dei requisiti anagrafici e contributivi a partire dal 2012 ha allontanato la platea degli aventi diritto dall'accesso al trattamento pensionistico. La riforma ha colpito direttamente i lavoratori che avrebbero maturato il diritto a richiedere la pensione subito dopo l'entrata in vigore della legge Fornero.
Solo con la legge n. 214/2011 veniva proposto, in via del tutto eccezionale, che i dipendenti potessero accedere alla pensione se in possesso del requisito anagrafico (64 anni) e, contestualmente, un'anzianità contributiva di almeno 35 anni maturata entro il 31/12/2012, perfezionandosi in tal modo il raggiungimento della cosiddetta quota 96. Le donne lavoratrici del settore privato avevano diritto al conseguimento della pensione di vecchiaia con almeno 64 anni di età purchè entro la fine del 2012 avessero raggiunto i 60 anni di età ed un'anzianità contributiva di almeno 20 anni.
Si precisa che il requisito anagrafico di 64 anni rappresenta il risultato dell'adeguamento della speranza di vita ed è per questo che oggi vengono richiesti 64 anni e 7 mesi.
Quindi, dal prossimo 1° agosto la salvaguardia potrebbe non avere più lo stesso valore in quanto coloro che hanno maturato il requisito anagrafico a fine dicembre 2012, nel frattempo avranno compiuto 64 anni e 7 mesi, ammesso che intendano ancora esercitare il diritto alla salvaguardia.
Circolare n. 196: le interpretazioni dell'Inps
La circolare dell'Inps ha ridefinito i criteri di identificazione del lavoratore dipendente del settore privato ai fini dell'applicazione delle condizioni eccezionali, stabilendo che intende applicare l'agevolazione al pensionamento in deroga anche ai dipendenti che al 28 dicembre 2011 non risultavano impiegati nel settore privato, ma ad esempio esercitavano attività autonoma, oppure erano dipendenti presso una pubblica amministrazione, o addirittura erano disoccupati.
L'unico requisito richiesto è il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dal decreto legge n. 201/2011.
Quindi, è possibile ottenere la pensione con i requisiti ridotti a condizione che entro la fine del 2012 si siano maturati i requisiti minimi richiesti dalla gestione dei lavoratori del settore privato.Se invece si vogliono utilizzare anche i contributi versati in altre gestioni, devono essere soddisfatti i requisiti previsti per le relative categorie di lavoratori.
Vengono esclusi dall'anzianità contributiva i periodi di contribuzione figurativa, volontaria e quelli provenienti da riscatto non associato ad attività lavorativa.
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