Il personale ATA che ha prestato servizio nell'anno scolastico 2016-2017, al termine del periodo di prova, potrà inoltrare domanda per avere la ricostruzione di carriera. I neoassunti dovranno presentare domanda nell'intervallo di tempo che intercorre tra il 1 settembre e il 31 dicembre. La ricostruzione di carriera è utile per unificare i periodi di lavoro svolti prima dell'assunzione. Il nuovo sistema di progressione economica si basa gradoni di anzianità: 0-8, 9-14, 15-20, 21-27, 28-34, 35 e oltre.
ATA e ricostruzione di carriera: cosa sapere
Prima della legge 107/2015 si poteva presentare domanda per ricostruzione di carriera quando si voleva; non esistevano, infatti, termini di tempo dati per l'istanza.
Con le nuove disposizioni il termine con scadenza 31 dicembre non deve essere superato pena la mancata accettazione della domanda stessa. La domanda deve essere rivolta al dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa) è necessario allegare tutte le esperienze lavorative svolte o sotto forma di certificati o sotto forma di dichiarazione. E' bene ricordare che dopo il gennaio 2012 non è più possibile allegare certificati di dichiarazione poiché le segreterie scolastiche non possono più rilasciarli; chi ne è in possesso è perché ne ha fatto richiesta prima del periodo sopra citato. I documenti che è necessario inoltrare a fine di vedere la propria domanda di ricostruzione di carriera accettata sono i seguenti:
istanza documentata del dipendente, nei termini della prescrizione decennale;
registrazione del contratto individuale di lavoro da parte della Ragioneria territoriale dello Stato;
adozione dell’atto di conferma da parte del dirigente scolastico.
Il personale ATA può vedersi riconosciuti i seguenti servizi al fine di ricostruire la propria carriera lavorativa:
i periodi di lavoro svolti all'interno di conservatori, convitti, accademie;
i periodi di lavoro svolti con nomina MAE;
i periodi di lavoro svolti dal personale statale ATA in carriera inferiore; i periodi di lavori svolti come docente ed educatore.
E' bene ricordare che vengono riconosciuti anche i periodi di lavoro di breve durata e che nessun servizio prestato deve essere dimenticato o non allegato poiché considerato troppo corto.