Si sa che l’Italia è la patria delle sagre e delle feste patronali che molto spesso rappresentano per gli enti no-profit il modo migliore e naturale per la raccolta dei fondi necessari per il raggiungimento delle proprie finalità. Durante queste iniziative vengono effettuate varie attività, ma sicuramente quella che non manca mai è la somministrazione di Alimenti e Bevande. Ciò che non va trascurato sono i risvolti amministrativi, autorizzativi e fiscali per mettere su tali attività. Il proliferare di feste e sagre paesane ha indotto il legislatore ad emanare delle norme per incentivare tali attività.

La norma base è il Decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”. L’art. 41 - Semplificazione in materia di somministrazione di alimenti e bevande - cosi recita:

L’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59.

In buona sostanza si tratta di una semplificazione per la quale non è più necessaria l’autorizzazione del Comune ma è sufficiente presentare la S.C.I.A.

(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) priva di asseverate dichiarazioni. La cosa interessante è che per consentire il più ampio esercizio di tale attività, non sono nemmeno richiesti i requisiti richiesti dall’articolo 71 del Decreto Legislativo n.59/2010, e quindi paradossalmente sono legittimati alla somministrazione i delinquenti abituali e i rei di frode alimentare.

Inoltre, non è nemmeno richiesto il possesso del corso di alimentarista (ex libretto di idoneità sanitaria) da parte degli addetti alla somministrazione di alimenti e bevande. Bisogna anche ricordare che gli organizzatori dovranno garantire il rispetto dei requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche, e quindi protezione degli alimenti dalla contaminazione tramite appositi schermi, utilizzo di camice e copricapo, il banco di vendita dovrà essere posto a una determinata distanza dal suolo, ecc.

In sintesi, in occasione di sagre e feste patronali, occorre presentare la S.C.I.A. e per la parte sanitaria il Modulo per la notifica all’autorità competente delle attività in campo alimentare soggette a registrazione ai sensi dell’articolo 6 del Regolamento CE n. 852/2004, al Comune per il successivo inoltro all’Azienda Sanitaria Locale. Inoltre, se vi sono attività di intrattenimento musicale o di utilizzo di apparecchiature per la riproduzione musicale, permane l’obbligo di corrispondere i diritti S.I.A.E. ed eventualmente i contributi E.N.P.A.L.S.

Quali sono gli adempimenti fiscali per enti e associazioni?

Dal punto di vista fiscale, i fondi raccolti con la somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di feste e sagre paesane, non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini IVA e delle imposte sui redditi.

Per poter beneficiare di tale agevolazione, bisogna redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale un apposito e separato rendiconto annuale, dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna manifestazione.

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