Dopo la sentenza n. 23866/16 della Corte di Cassazione del 24 novembre 2016, è stata pubblicata un'altra importante pronuncia. Si tratta dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale del 23 novembre 2016, n. 1486 secondo la quale i commissari d'esame del 'Concorso Scuola' non possono esprimersi sull'utilità o meno del concorso medesimi. Questo principio, adottato dal Tar di Milano,ha portato alla sospensione in Lombardia del concorso per i docenti di composizione musicale (classe di concorso A64) previsto dalla legge 107/2015.

Motivazioni della Sospensione

Il presidente della commissione esaminatrice aveva rilasciato ad un quotidiano nazionale una intervista evidenziando disagio e dubbi sull’opportunità di esaminare nuovi docenti da immettere nei licei musicali. Secondo il commissario, in questi istituti superiori infatti, da anni insegnano docenti che, a seguito del concorso, dovrebbero cedere il passo ai vincitori, generando così squilibri sulla continuità della didattica a causa della sostituzione della maggior parte degli insegnanti già in servizio.

Le considerazioni espresse sul quotidiano nazionale sono state interpretate dai candidati al concorso come 'indizio' di potenziale ostilità ed indisponibilità verso gli esaminandi, secondo i quali potrebbe verificarsi un'eccessiva severità in sede di esame in quanto la commissione esaminatrice potrebbe essere orientata a mantenere inalterato lo stato attuale, negando ai più l'idoneità affinchè siano garantiti gli insegnanti già in servizio.

Questo rischio di avversione nei confronti dei candidati, sebbene motivato dal potenziale interesse della commissione alla continuità didattica, è stato ritenuto incompatibile con l’imparzialità che va richiesta ai componenti di commissioni d’esame. Per questo motivo, il ricorso al Tarpresentato da alcuni candidati, i quali hanno chiesto di eliminare i dubbi sull’imparzialità della commissione giudicatrice, è stato accolto in via di urgenza, puntando proprio al contenuto dell’intervista ad un quotidiano nazionale che lasciava trasparire il disappunto del presidente della Commissione sul possibile ingresso di nuovi docenti ai fini del mantenimento e dell'equilibrio nella scuola superiore.

Nonostante le critiche espresse dal presidente erano rivolte al sistema scolastico in generale, il Tar ha disposto la sospensione del concorso e la sostituzione della commissione, applicando l’articolo 7 del Dpr 62/2013, che impone ai dipendenti pubblici di astenersi da procedure che possono coinvolgere interessi propri o di persone abitualmente frequentate.