Resta in vigore anche nel 2017 l’assegno sociale, una via di mezzo tra una prestazione previdenziale o assistenziale erogata dall’INPS. Nella terminologia comune dei cittadini, viene considerata come la pensione per le casalinghe, una prestazione erogata a persone che non hanno i contributi versati minimi per ottenere la pensione con le attuali norme. Ogni anno l’INPS aggiorna i requisiti necessari per l’accesso e soprattutto i limiti reddituali utili ai beneficiari per poter percepire o continuare a farlo, questa prestazione. Ecco le regole del 2017 e cosa c’è da sapere su questa misura.
Una pensione a carattere temporaneo?
Come dicevamo, l’assegno sociale è una prestazione INPS paragonabile ad una normale pensione. Infatti, l’assegno sociale viene erogato per 13 mensilità e segue lo stesso calendario delle altre prestazioni INPS. La prestazione però è temporanea, o meglio, va confermata annualmente perché è collegata a determinate condizioni reddituali dei cittadini. L’assegno è erogato a soggetti singoli e coniugati, maschi o femmine indistintamente. I limiti di reddito cambiano a seconda della composizione del nucleo familiare. Per un soggetto coniugato infatti ci sarà da fare i conti con i redditi del coniuge che determinano la concessione o meno dell’assegno oppure l’importo erogabile.
Per il 2017, i limiti di reddito cumulati col coniuge sono 11.649,82, compreso l’assegno stesso. In pratica, avrà diritto all’assegno intero solo il soggetto coniugato che ha redditi familiari inferiori all’ammontare dell’assegno che ricordiamo è di 448,07 euro al mese. Per i soggetti singoli, il limite di reddito è di euro 5.824,91 e per percepirlo per intero bisognerà non avere alcun reddito.
L’assegno viene corrisposto in misura ridotta nel caso in cui i beneficiari abbiano redditi annuali, singoli o con il coniuge, compresi tra l’importo dell’assegno ed il suo doppio. In parole povere, l’assegno ridotto copre la parte mancante ai limiti reddituali previsti per la sua erogazione.
Beneficiari e domanda
L’assegno sociale non è reversibile a causa di morte, ha natura temporanea e non può essere esportato.
Per i beneficiari che si trasferiscono all’estero, per soggiorni più lunghi di 30 giorni, l’assegno viene sospeso. I beneficiari sono cittadini italiani, i cittadini di uno stato dell’Unione Europea iscritto presso una anagrafe di un comune italiano e gli extra comunitari muniti della ex carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per lunghi periodi. Essendo l’inflazione rimasta ferma per il 2016, i requisiti, i limiti e gli importi sono rimasti fermi a quelli del 2016. Per continuare a percepire l’assegno, l’INPS chiede la verifica annuale del diritto, cioè bisogna comunicare i redditi con il modello RED che serve all’istituto per valutare se continuare ed in che misura ad erogare l’assegno.
I redditi utili al calcolo delle soglie da non superare sono tutti i rediti assoggettabili all’IRPEF, quelli esenti, quelli immobiliari ma anche assegni di mantenimento, indennità per disabili e redditi soggetti a ritenute alla fonte. Sono esclusi dal computo i TFR, il reddito della prima casa e le indennità di accompagnamento. La domanda va presentata all’INPS al compimento dei 65 anni e 7 mesi di età ed il 2017 sarà l’ultimo anno con questo requisito anagrafico. Infatti, salvo interventi normativi nel 2017, la Legge Fornero ha previsto l’innalzamento dell’età necessaria a 66 anni e 7 mesi a partire dal 2018, per equiparare la misura agli altri trattamenti pensionistici di vecchiaia. Ripetiamo, non sono necessari contributi versati anche se spesso, l’assegno viene utilizzato anche da soggetti con meno di 20 anni di contributi versati (la soglia minima per la pensione di vecchiaia) o con versamenti maggiori, come prestazione temporanea fino ai 66 anni e 7 mesi in cui scatterebbe la pensione normale.