Novità sulla mobilità dei docenti della Scuola per l'anno scolastico 2017/2018 sono anticipate nell'edizione odierna di Italia Oggi che ha letto la bozza del contratto che ha messo d'accordo ministero dell'Istruzione e sindacati. Nella bozza si fa ancora riferimento sia agli ambiti territoriali che alla chiamata diretta che continueranno ad avere efficacia in determinati casi della mobilità. Ma, allo stesso tempo, i docenti potranno sperare di mantenere la titolarità di sede della scuola assegnata anche a seguito della mobilità a domanda.
Mobilità scuola 2017/18: quando il docente mantiene la titolarità di sede?
Infatti, nella domanda di mobilità nella scuola, i docenti di ruolo potranno chiedere di trasferirsi o di effettuare il passaggio di ruolo o di cattedra indicando fino a quindici preferenze, delle quali dieci riguarderanno le province e cinque le scuole. Se dovesse essere accolta la domanda per la mobilità o il passaggio in una delle cinque scuole, i docenti manterrebbero anche la titolarità di sede. Viceversa, nella stessa domanda di mobilità, i docenti potranno esprimere le proprie preferenze sia per gli ambiti appartenenti alla propria provincia che per ambiti rientranti in province diverse da quella per la quale hanno la titolarità su scuola o su ambito.
Nella stessa domanda, inoltre, potranno indicare i codici sintetici riguardanti l'intera provincia. In tal caso, in caso di trasferimento, la titolarità sarà mantenuta sull'ambito sulla base del criterio della prossimità degli ambiti stessi all'interno della provincia.
Domanda mobilità docenti scuola 2017: indicazioni ed esiti
Nel caso in cui il docente non dovesse esprimere alcuna indicazione per una sede oppure le scuole indicate nella domanda non dovessero avere disponibilità, l'assegnazione avverrà su ambito. Ad oggi, scrive il quotidiano economico, potrebbe essere presa in considerazione anche una proposta dei tecnici informatici del Miur, non contenuta nella bozza di contratto sulla mobilità, secondo la quale i docenti che già risultino titolari su sede dovrebbero ottenere la stessa titolarità anche nel caso in cui dovesse essere accolta la domanda con preferenza sintetica, ovvero sull'ambito, sulla provincia o sulla regione. Tale titolarità dovrebbe avvenire sulla prima scuola dell'ambito. Mentre all'insegnante che risulti titolare sull'ambito, tale possibilità sarebbe esclusa del tutto.