Ieri 21 febbraio, l’INPS ha emanato una nuova circolare in materia ammortizzatori sociali per disoccupati. La circolare 36/2017 reca chiarimenti sull’abrogazione di mobilità e trattamento speciale edili e fissa i nuovi importi massimi per naspi, disoccupazione agricola, indennizzo per lavori socialmente utili e così via. La circolare da ieri è disponibile sul sito ufficiale dell’Istituto di Previdenza Sociale, inps.it nella sezione “INPS comunica”. Ecco in sintesi cosa riporta il nuovo documento coin tutte le cifre sui massimi ed i minimi erogabili per ciascuna indennità.
Il collegamento con l’inflazione
L’aggiornamento annuale degli importi di queste prestazioni è un atto dovuto che si ripete ogni anno. Anche queste prestazioni sono collegate all’andamento del costo della vita e quindi vanno adeguate all’inflazione secondo i dati ISTAT. Essendo di segno negativo l’inflazione, gli importi sono pressoché invariati rispetto all’anno scorso. Ecco le cifre relative agli importi netti degli ammortizzatori sociali 2017:
- integrazione salariale e mobilità: € 914,96 (per stipendi fino a 2.102,24) o € 1.099,70 (stipendi superiori)
- integrazione salariale in edilizia: € 1.097,25 o € 1.319,64 sempre in base alle due fasce di retribuzione
- NASPI : € 1.300 con importo soglia di € 1.195
- Assegni per lavori socialmente utili: € 580,14
- Disoccupazione agricola: € 971,71
- Assegno emergenziale: € 2.148,09
Restano confermate le norme di ciascuna misura, come per esempio la NASPI che prevede il 75% della media delle retribuzioni con importi massimi fino a 1.300 euro al mese e con il 25% della differenza tra questo massimale e l’importo soglia di 1.195 euro.
Importi che poi scendono del 3% al mese per ogni mese di fruizione dopo il 4°.
Altre precisazioni dell’INPS
A decorrere dal 1° gennaio 2017, le indennità di mobilità o quelle relative al trattamento speciale edile, vengono abrogate. L’ammortizzatore sociale che le sostituisce diventa la NASPI e nella circolare di cui trattiamo, l’INPS conferma questo cambiamento. Per eventi di licenziamenti in data successiva al 30 dicembre 2016 quindi, non sarà più possibile inoltrare le domande per queste due misure, ma solo per la NASPI. L’INPS precisa anche che le procedure telematiche relative alle richieste di mobilità o trattamento speciale edili, sono state aggiornate. In definitiva, le procedure informatiche sono state sistemate per impedire la presentazione delle domande che recano date di licenziamento successive al 30 dicembre, perché l’iscrizione agli elenchi decorre dal 1° gennaio 2017, cioè a provvedimenti già abrogati.