In un periodo di crisi come questo, che continua da anni, molte aziende chiudono lasciando debiti e creditori di vario genere. I fallimenti o le liquidazioni forzate, sono prassi ormai molto comuni nel mondo delle imprese, fenomeni che finiscono con il gravare anche e soprattutto sui dipendenti delle aziende cessate. Lavoratori che spesso perdono il Lavoro e tanti altri diritti, tra i quali gli ultimi stipendi ed il Tfr, il trattamento di fine rapporto o la liquidazione come viene comunemente chiamato. All’Inps esiste un Fondo di Garanzia che copre questi lavoratori e la Corte di Cassazione, con una nuova sentenza ne ha fissato i requisiti di accesso per i lavoratori.
La sentenza
La Cassazione, con sentenza n° 7924 del 28 marzo, ha fissato i requisiti per accedere al Fondo di Garanzia INPS, affinché questo eroghi ai lavoratori richiedenti il TFR negatogli dall’Azienda fallita per cui lavoravano. In linea generale, sono diverse le situazioni da centrare per poter accedere al Fondo. In primo luogo, l’Azienda, l’Impresa o il datore di lavoro devono essere in procedura fallimentare. Inoltre, il rapporto di lavoro tra datore e dipendente deve essere chiuso, il datore di lavoro deve essere insolvente e il TFR non deve essere stato versato integralmente al lavoratore. La sentenza riguardava un caso in cui l’Azienda fallita ma non cancellata dal Registro delle Imprese e sulla quale, per irreperibilità dei suoi amministratori e per l’inesistenza di sedi della stessa, non è stato possibile chiudere i tentativi di esecuzione forzata tipici dei casi di fallimento.
Il ricorso di alcune lavoratrici quindi è stato accolto nonostante la procedura o l’iter classico del fallimento di una azienda non è potuto essere completato.
Le conclusioni
In conclusione, i lavoratori che hanno un credito nei confronti delle aziende possono accedere al fondo anche senza passare dalla procedura fallimentare dell’azienda.
Sta al lavoratore dimostrare l’insolvenza del datore di lavoro o l’insufficienza delle garanzie patrimoniali dell’azienda. La sentenza, quindi, fa decadere i principi previsti dalle norme di accesso al Fondo. In casi del genere, non dovrebbe essere necessario per accedere al Fondo passare per sentenza oppure decreto ingiuntivo o di esecutività.
Siamo di fronte ad un tipico caso di sentenza che crea un precedente. Al lavoratore resta il vincolo di dimostrare l’insufficienza delle garanzie del datore di lavoro, attraverso il verbale di pignoramento negativo. Nel caso di società per azioni o a responsabilità limitata, non potendo, il lavoratore, rientrare nell’elenco dei creditori e nello stato passivo dell’azienda, potrà avvalersi del fatto che l’insufficienza delle garanzie patrimoniali è dimostrato dal decreto di chiusura delle procedure concorsuali. Dal Fondo quindi, resta confermato che il lavoratore può recuperare il TFR non pagato dal proprio ex datore di lavoro e le ultime 3 buste paga relative alle ultime mensilità di stipendio.