Scuola, il 21 giugno del corrente anno è stato diramato il contratto integrativo relativo alle assegnazioni provvisorie: sia per il personale docente ed educativo che per il personale ATA.

La nota diramata dal MIUR stabilisce le date utili per la presentazione delle domande e che dovranno essere rispettate per poter richiedere l'assegnazione provvisoria. Questa cambiano a seconda dei casi:

  • dal 10 al 20 luglio sarà possibile presentare domanda per le assegnazioni provvisorie per quel che riguarda i docenti di scuola primaria e dell'infanzia.
  • dal 24 luglio al 2 agosto, nel caso in cui a fare domanda sia un docente di scuola secondaria di I o II grado.

Domande più frequenti relative alla presentazione della domanda di assegnazione provvisoria

  • E' possibile ottenere assegnazione provvisoria in una località differente da quella di residenza anagrafica?
    • Iniziamo col dire che ai fini del ricongiungimento con un famigliare non è vincolante la residenza anagrafica del richiedente, ma, quella del famigliare a cui si richiede l'assegnazione provvisoria. Facciamo un esempio: docente, madre di un figlio, chiede assegnazione provvisoria presso un comune diverso dalla residenza del coniuge: può farlo purché (il figlio in questo caso) abbia residenza nella stessa località da almeno 3 mesi.
  • Cosa succede se la mia scuola non ha elaborato una graduatoria interna?
    • E' necessario calcolare il punteggio maturato in base a quanto previsto per i trasferimenti d'ufficio. Andranno calcolati gli anni precedenti al ruolo attribuendosi 3 punti per i primi 4 anni e 2 punti per i successivi. Per quello che riguarda la continuità, invece, va calcolata sin dal primo anno attribuendosi 2 punti per le prime 5 annualità e 3 per le successive. L'anno scolastico in corso deve essere calcolato attribuendosi il punteggio sia relativo all'anno di servizio che a quello di continuità Qualora il docente avesse conseguito ulteriori titoli, successivamente al 6 maggio, andranno aggiunti i relativi punteggi.
  • Richiesta di ricongingumento con un minore di anni 6. E' possibile ottenere il punteggio aggiuntivo previsto?
    • Certo. Si avrà diritto a due punteggi aggiuntivi e differenti: 6 punti valevoli per il ricongingimento (tabella A) e 4 previsti per l'esistenza di un minore di età inferiore ai 6 anni (tabella B). E' inoltre possibile usufruire della precedenza spettante a quanti abbiano figli di età inferiore ad anni 6 (Art. 8). Il docente che presenterà domanda di assegnazione provvisoria vedrà così riconosciuti 10 punti aggiuntivi.
  • Chi presenta domanda di assegnazione provvisoria è tenuto ad allegare le dichiarazioni riguardanti il punteggio e i titoli?
    • No. Non è necessario.
  • Ricopro un posto comune, ma sarei interessato/a a richiedere l'assegnazione anche per la lingua inglese e per il sostegno. E' necessario dichiarare i titoli abilitanti all'interno dell'autocertificazione?
    • Ovviamente. Tale richiesta presuppone, però, l'esistenza di certificazioni abilitanti: occorre dichiararli affinché l'ufficio responsabile possa essere a conoscenza dei titoli conseguiti dal docente che presenta richiesta di assegnazione provvisoria.
  • Sono un docente titolare presso scuola primaria, ma vorrei chiedere assegnazione anche presso scuola dell'infanzia. E' possibile ? Quali certificazioni vanno prodotte?
    • E' data facoltà al docente di richiedere l'assegnazione anche presso scuole dell'infanzia, ma bisognerà dichiarare l'anno scolastico e il plesso presso cui si è avuto il ruolo. Occorre anche dichiarare il Titolo abilitante per l'insegnamento presso la scuola dell'infanzia.

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