Tutti i docenti, personale Ata ed educatori assunti a tempo indeterminato (ai quali su idonea certificazione spettano anche dei permessi retribuiti che non riducono le ferie e sono valutati nell'anzianità di servizio) e determinato, anche in regime part-time, spettano dei permessi brevi orari a domanda per esigenze personali. Tali permessi sono disciplinati dall'art 16 del CCNL del comparto Scuola. Le ore dei permessi potranno essere di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio. Vediamo nel dettaglio cosa prevede la normativa.

Dettagli permessi brevi

Precisiamo fin da subito che per la richiesta dei permessi brevi non è necessario documentare o certificare le esigenze personali al Dirigente Scolastico.

L'unico atto richiesto al dipendente per usufruire del permesso è la presentazione della richiesta del permesso in via preventiva ed con un congruo anticipo, in modo da poter organizzarsi per la copertura delle ore del lavoratore mancante. Sebbene, nei casi di urgenza oppure in presenza di situazioni imprevedibili, la richiesta del permesso può essere richiesto nella stessa giornata in cui lo stesso intenda fruire del permesso. Inoltre, vorremmo precisarvi qual è il limite massimo di ore di permesso per anno scolastico del personale docente con orario completo. Nel dettaglio per i docenti della scuola primaria, le ore di permesso sono 24 ore, per i docenti della scuola dell'infanzia 25 ore, ed infine, per i docenti della scuola di primo e secondo grado, le ore si riducono a 18.

In un giorno di lavoro le ore di permesso non possono superare le due ore. Le ore di permesso annuali aumentano per il personale Ata, esse infatti, non dovranno superare le 36 ore.

Inoltre, la durata del permesso non può superare la metà dell'orario giornaliero ovvero 3 ore. E' utile precisare che i permessi vanno recuperati, altrimenti sarà applicata una trattenuta della somma pari alla retribuzione spettandogli per il numero di ore non recuperate.

Infine, vorremmo informarvi che i permessi dovrebbero essere attribuiti compatibilmente con le esigenze di servizio, pertanto, un Dirigente Scolastico potrebbe legittimamente rifiutare la concessione di un permesso, nel caso in cui non potrebbe procedere con la copertura delle classi in cui l’insegnante dovrebbe essere in servizio. Per le altre informazioni sul mondo della scuola premete il tasto segui.