Mancano davvero pochi giorni all'inizio del nuovo anno scolastico, i docenti di ruolo anche neoassunti sono già a lavoro dal primo settembre 2017, molta attesa invece, si prospetta per le convocazioni degli aspiranti docenti dalle graduatorie d'istituto definitive. Le supplenze da "Gi" saranno assegnate dai dirigenti scolastici tramite lo scorrimento delle graduatorie. Vediamo nello specifico quali supplenze possono essere attribuite agli aspiranti docenti dalle "Gi".

Supplenze da GI

In linee generali rientrano nelle supplenze attribuibili da GI, tutte quelle che hanno carattere di brevità ossia le cosiddette "supplenze brevi", che si adoperano per sostituire giorni di malattia, congedi, maternità ecc.

E' utile precisare che esse in ogni caso non sono adoperate per soltanto per far fronte a supplenze brevi ma anche per supplenze più lunghe (non coperte dallo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento a livello provinciale) come quelle sino al 30 giugno o annuali sino 31 agosto, così come previsto dagli articoli 5 e 7 del Dm 131/07. Particolarmente utilizzate le convocazioni da Gi (a partire dalla I fascia della Scuola ove si verifica la disponibilità), sono per far fronte a spezzoni orari pari o inferiori le 6 ore settimanali. Inoltre, esse sono molto utilizzate per far fronte a supplenze temporanee disponibili dopo il 31 dicembre, in quest'ultimo caso il contratto della supplenza sarà fino al termine delle lezioni (secondo quanto stabilito dal calendario scolastico regionale), più il diritto alla partecipazione agli scrutini ed eventuali esami (terza media).

E' utile precisare che i posti che risultano disponibili dopo il 31 dicembre, possono derivare da un decesso, un dottorato di ricerca e altro, ovvero posti per cui si rende necessario coprire il posto per tutta la restante parte dell’anno. Un ulteriore precisazione vorremmo farla sulle supplenze che siano superiori ai 10 giorni dove è sempre necessaria la convocazione di un supplente con lo scorrimento delle GI.

Per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 giorni (i cui supplenti saranno convocati telefonicamente dalle 7:30 sino alle 9:00 del mattino), il dirigente scolastico potrà sostituirla con personale dell’organico dell’autonomia. Invece, non è possibile assegnare una supplenza temporanea ai docenti interni o frazionare una cattedra. Per restare aggiornati sul mondo della scuola premete il tasto segui.