La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su un aspetto importante legato al godimento dei giorni utili per l'assistenza ai propri cari disabili. Ci riferiamo alla richiesta, da parte del datore di lavoro, di trasferimento in altra unità produttiva della medesima azienda sito in località differente o anche nella stessa località geografica. In sintesi, con la sentenza n° 24015/2017 il Supremo Collegio ha stabilito che il lavoratore non può essere trasferito, unilateralmente, ad altra unità produttiva. Vediamo di capire meglio le ragioni della decisione del Giudice di legittimità.
La questione dirimente secondo i giudici
Per i giudici del Supremo Collegio il punto dirimente di tutta la questione è da rintracciarsi nel mutamento geografico del luogo dove deve essere eseguita la prestazione lavorativa. Questo aspetto fondamentale, d'altra parte, deve essere coordinato con l'esigenza tutelata del parente disabile a ricevere un'assistenza adeguata. Esigenza che è tutelata a livello più alto in primis dalla nostra stessa Costituzione, ma anche da norme sovranazionali anche di derivazione europea, e quindi, pienamente legittima.
Entrando nello specifico della normativa sovranazionale, il Giudice di legittimità fa esplicito riferimento alla Carta di Nizza, che precisamente salvaguarda i diritti dei disabili affinché sia loro consentito beneficiare di tutte le misure disponibili e utili al loro inserimento sociale.
Altra normativa sovranazionale richiamata dalla Corte e direttamente legata alla Carta di Nizza è la Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006, in merito, proprio, alla protezione dei disabili.
Da questi dati normativi e dà un'interpretazione sistematica della legge 104 si può chiaramente comprendere che la limitazione del trasferimento del lavoratore è funzionale al godimento del diritto all'assistenza del congiunto disabile.
Le esigenze del Datore di Lavoro
Per contemperare anche le esigenze, sia di carattere tecnico - organizzativo che di carattere produttivo, del datore di lavoro, il Giudice di legittimità riconosce che in caso di evidenti e comprovate esigenze aziendali il trasferimento può essere imposto unilateralmente al lavoratore. Ma l'esistenza di queste esigenze tecnico - organizzative o produttive deve essere provata chiaramente dal datore di lavoro. Inoltre, deve essere provato che non possano essere soddisfatte in nessun altro modo.