Si continua a parlare di legge 104/92 perchè in Parlamento è infatti in corso di discussione il Ddl Bignami che introduce il Testo Unico sull’assistenza familiare. Fra le novità più rilevanti della riforma ricordiamo il cosiddetto Caregiver Familiare che prevede il riconoscimento della figura si prende cura di un familiare gravemente disabile. Anche una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 22925 del 30 settembre 2017, è tornata su di un tema molto importante che è quello di come usufruire dei tre giorni di permesso retribuiti con riferimento al part-time verticale.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha precisato che se il rapporto di lavoro si trasforma in part-time verticale, il lavoratore ha diritto a fruire dei permessi riconosciutigli dalla legge 104/1992 goduti in precedenza.

Ad una condizione però, ovvero che il nuovo orario settimanale comporti una prestazione per un numero di giornate superiore al 50% di quello ordinario..I giudici di legittimità ricordano che tali permessi possono essere riconosciuti solo ad un familiare lavoratore il quale deve assistere il disabile e può quindi convivere con lui. Nei casi in cui il disabile cambi il domicilio e viva presso altri parenti, questi ultimi devono presentare una domanda per ottenere il riconoscimento dei permessi retribuiti e prestare la necessaria assistenza.

Il principio che deriva dalla sentenza è quello di una distribuzione in misura paritaria degli oneri e dei sacrifici connessi al lavoro part time. Col part-time orizzontale, i giorni di permesso con la legge 104 sono tre al mese, ma per ciascuna giornata spettano meno ore di permesso dato che sono inferiori le ore lavorative.

Se la prestazione del lavoratore è limitata ad alcuni giorni del mese, al dipendente spettano tre giorni di permesso se lavora 4 giorni su 6. Nel caso di specie quindi la sentenza d'Appello che dava ragiona al lavoratore è stata riconfermata dalla Cassazione.

Permessi Legge 104/ 92 : le varie ipotesi e la disciplina generale

Ricordiamo anche un'altra recente decisione del Cassazione, che precisa inoltre che la Legge 104/1992 per l’assistenza di un familiare disabile non può essere penalizzata nel conteggio delle ferie: ne consegue l’illegittimità della decurtazione di giorni di riposo in conseguenza di tali permessi. Ne discende altresì che il lavoratore non è più tenuto a dedicare tutta la sua giornata al familiare invalido e portatore di handicap, potendo occuparsi anche ad attività personali e a relazioni sociali. L’articolo 36 della Costituzione nel sancire il diritto alle ferie prevede esplicitamente che il lavoratore si riposi dall’attività lavorativa.

Vige nei confronti del datore di lavoro anche il divieto di rifiutare la richiesta di permesso del lavoratore. Egli può però richiedere sia un preavviso nell’indicazione delle giornate in cui sarà assente, sia una programmazione delle ferie. I tre giorni di permesso mensili possono anche essere usati in modo frazionato: è infatti possibile per i genitori del soggetto disabile usufruire di un congedo straordinario di due anni nell’arco della vita lavorativa, di un periodo di congedo di tre anni.

A livello retributivo, durante queste assenze si può percepire un’indennità pari all’intero ammontare della retribuzione e i periodi di assenza per fruire di permessi vengono computati nell’anzianità di servizio.

Stesso discorso vale per il periodo di congedo straordinario. Infine il lavoratore che, usufruisce dei permessi relativi alla L. 104/92, ma non utilizza il tempo per dedicarsi all’assistenza della persona disabile rischia il licenziamento per giusta causa.

Chi sono i beneficiari della Legge 104/92 e quali le agevolazioni fiscali?

Per fruire dei benefici fiscali e sociali della Legge 104 occorre che la valutazione della situazione di handicap venga accertata da una specifica commissione della USL. L’interessato deve presentare la richiesta di riconoscimento dello stato di handicap all’INPS territorialmente competente. I cittadini disabili possono usufruire della detrazione al 19% anche per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli, l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti.

Stessa detrazione spetta sulle spese mediche e su quelle sostenute dai non vedenti per l’acquisto del cane guida. E’ stato alzato a 750 euro l’importo massimo dei premi assicurativi per cui si può usufruire della detrazione del 19%.

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